LE MODALITA’ DI RIPORTO DELLE SPESE DI ISTRUZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Una delle novità presenti nelle dichiarazioni dei redditi è l’innalzamento a 717 euro del limite di deducibilità delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione . La detrazione spetta al 19% delle spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Attenzione: come indicato nelle istruzioni dei modelli dichiarativi, questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa (cd. school bonus).
In particolare, per quanto riguarda la corretta indicazione di tali spese nei modelli dichiarativi:

  • MODELLO 730/2018: nei righi E8-E10-Altre spese del modello 730/2018 con il codice 12 vanno inserite “spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 L. 62/2000), per un importo annuo non superiore a 717 euro per ciascun alunno o studente.”
  • MODELLO REDDITI PF 2018: nei righi da RP8 a RP13 Altre spese per le quali spetta la detrazione con il codice “12” va indicato l’importo delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (art.1 L. 62/2000) per un importo annuo non superiore a 717,00 euro per ciascun alunno o studente.
Modello Righi Codice
730/2018 E8-E10 12
RedditiPF 2018 RP8- RP 13 12

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12.
Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare rispettivamente più righi da E8-E10 del 730/2018 e più righi RP8-RP13 di Redditi PF 2018, riportando in ogni rigo il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
Attenzione: non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.
Si ricorda che fino allo scorso anno le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione erano deducibili per un importo annuo non superiore a 564 euro per ciascun alunno o studente.

Fonte: Fisco e Tasse

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *