Decreto in materia di pacificazione: la “nuova” definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, pace fiscale, rottamazione ter

È stato firmato ieri il Decreto Legge contenente le disposizioni in materia di pacificazione fiscale. Il testo prevede all’art. 3 nuovamente la definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione con esclusione delle risorse proprie della U.E. per le quali è prevista una specifica normativa all’art. 5 del medesimo Decreto.

Di seguito, si riporta, in forma schematica, quanto previsto dalla nuova normativa.
Ambito e modalità di applicazione

La norma si riferisce alle posizioni affidate dal primo gennaio 2000 al 31 gennaio 2017 che possono essere estinte senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo; in tal caso, i pagamenti scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

A decorrere dal 1° agosto 2019 saranno dovuti gli interessi del 2 % annuo e non saranno applicate le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa dai contribuenti entro il 30 aprile 2019 mediante apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblicherà sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

I dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili dagli agenti delle riscossione presso gli sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

Nella dichiarazione il debitore potrà scegliere il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di dieci e dovrà indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi.

Dietro presentazione di copia della dichiarazione, nelle more del pagamento delle somme dovute, saranno sospesi dal giudice i procedimenti, poiché l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

In caso contrario, il giudice potrà revocare la sospensione su istanza di una delle parti.

Entro il 30 aprile 2019 il debitore potrà eventualmente integrare la dichiarazione presentata anteriormente.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si terrà conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, risulterà già integralmente corrisposto quanto dovuto per beneficiare degli effetti della definizione si dovrà ugualmente presentare l’apposita istanza.

Nel Decreto si specifica che “Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.

Possono essere ricompresi nella “nuova” definizione agevolata di cui anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Effetti della presentazione della domanda per i carichi che ne sono oggetto

A seguito della presentazione della dichiarazione:

sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28 ter e 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Modalità di pagamento ed effetti del mancato o tardivo versamento

Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione dovrà comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute ed il pagamento per la definizione potrà essere effettuato:

mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore nella dichiarazione di adesione;

mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione degli importi, salvo indicazione del conto corrente nell’istanza;

presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso, sarà inoltre possibile con riferimento a tutti i carichi definiti la compensazione in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell’economia.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato, di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero. Inoltre, il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
I casi di esclusione dalla definizione

Sono esclusi dalla definizione:

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Casi particolari:
Le procedure concorsuali

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Le precedenti rottamazioni

L’integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero2) , del decreto – legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

In forza dell’espressa clausola di salvezza di “quanto previsto dall’artìcolo 4”, il contribuente effettuerà detraendo dall’importo dovuto per la definizione agevolata l’ammontare rientrante nello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati dal 2000 al 2010 agli agenti della riscossione.

A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate secondo le previsioni del Decreto in esame.

In tal caso, sarà inoltre possibile con riferimento a tutti i carichi definiti la compensazione in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell’economia.

A seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, si determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite.

Se non verrà effettuato l’integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018, le posizioni non potranno essere nuovamente definite e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti sarà improcedibile.

Anche i soggetti colpiti dai sismi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017 potranno effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata ex art. 6 del decreto- legge n. 193/2016 e ex art. 1 del decreto-legge n. 148/2017 in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019 ovvero in unica soluzione entro tale data. Questo, relativamente a tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, indipendentemente dalle scadenze originali amente fissate dalle relative norme di riferimento.

Infine, sono ammessi alla nuova procedura di “rottamazione” anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall’alt. 6 del decreto-legge n. 193/2016, nonché coloro che, dopo aver aderito a quella di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.

Fonte: Commercialista Telematico

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