La natura strumentale di un locale di servizio non giustifica l’applicazione dell’aliquota ordinaria Iva del 20%
Alla vendita di un secondo garage di pertinenza di una prima casa è corretto applicare l’Iva al 10% prevista per le cessioni di fabbricati a uso abitativo. No, invece, all’aliquota ridottissima del 4%, riservata all’acquisto della prima casa e ai trasferimenti di proprietà riguardanti una sola pertinenza, e nemmeno a quella ordinaria del 20% a cui sono normalmente sottoposti gli immobili strumentali per natura.
In sintesi, questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 94/E del 5 ottobre, a una direzione regionale nell’ambito di una consulenza giuridica.
Il dubbio era se applicare all’operazione in esame, con oggetto un’autorimessa (categoria catastale C6), l’aliquota ordinaria del 20% prevista, in via generale, in caso di cessione di beni strumentali per natura, oppure quella del 10% riservata alle vendite di immobili abitativi, parcheggi realizzati in base alla legge Tognoli e fabbricati ristrutturati e ceduti dalla stessa impresa che ha svolto i lavori.
La risoluzione precisa, innanzitutto, che per le pertinenze delle abitazioni principali, appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7, scatta la stessa agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa (comma 3, nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro – Dpr 131/1986).
Può usufruire dello sconto Iva, però, soltanto un’unità per ciascuna categoria,
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