IL DIPENDENTE PUBBLICO NON PUO’ ESERCITARE LA PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA

Con il Pronto ordini n. 32/2018 il CNDCEC ha risposto a un quesito volto a conoscere se “un’iscritta vincitrice di una procedura concorsuale per un posto di impiegato comunale a tempo determinato (30 ore settimanali) possa mantenere l’iscrizione nell’Albo sezione A.”.

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiarito che l’ordinamento professionale non consente l’iscrizione nell’albo ai soggetti ai quali secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professionale,

come per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. In particolare, rispetto ai dipendenti pubblici con lavoro part time la Legge 662/96 prevede che il divieto all’iscrizione in albi professionali non si applichi “ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.”.
Nel caso del Pronto ordini, dato che la prestazione prevedeva un orario di lavoro superiore al 50% c’è una causa di incompatibiltà con l’esercizio della professione. Pertanto la dipendente:

  1. Non potrà continuare a essere iscritta nella sezione A dell’albo
  2. Può chiedere lo spostamento della propria iscrizione nell’elenco dei non esercenti.

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