APPROVATO OGGI IL NUOVO MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE 2018

Approvato oggi 21 marzo 2018 il Provvedimento n. 62214 dell’Agenzia delle Entrate con il nuovo Modello per la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche e le relative istruzioni.

Il Modello sostituisce quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017, a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2018, da presentare entro l’ultimo giorno del mese di maggio 2018, secondo quanto previsto dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni.

Come il precedente, il Modello delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA è composto da:

  • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
  • il quadro VP.

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari e deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

Di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze per il 2018.

Trimestre di riferimento Termine ultimo per la presentazione del modello
Gennaio-Marzo 2018 31 Maggio 2018
Aprile-Giugno 2018 16 Settembre 2018
Luglio-Settembre 2018 30 Novembre 2018
Ottobre-Dicembre 2018 28 Febbraio 2019

Per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale. Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

Il modello con le istruzioni, e il Provvedimento di oggi sono allegati a questo articolo.

Fonte: Fisco e Tasse

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