Archivi categoria: Società di Capitali

L’aumento di capitale sociale nelle società a responsabilità limitata

La prima forma di ricapitalizzazione è l’aumento del capitale sociale. Nella s.r.l. l’aumento del capitale sociale rappresenta una modifica dell’atto costitutivo, e quindi deve essere deliberata dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, salvo che lo statuto preveda una maggioranza più elevata. La delibera di aumento del capitale prevede le modalità e i termini per la sottoscrizione, che non possono essere inferiori a trenta giorni dalla comunicazione ai soci. La delibera stabilisce anche l’importo dell’eventuale sovrapprezzo, cioè la somma che deve essere versata in più rispetto al valore nominale delle quote, per adeguarlo al loro valore effettivo. Chi sottoscrive l’aumento di capitale deve versare contestualmente nelle casse sociali almeno il 25% del capitale sottoscritto, e l’intero sovrapprezzo. Se l’atto costitutivo lo consente, anche in sede di aumento del capitale è possibile conferire qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica: beni mobili o immobili, crediti. Continua a leggere

Costituzione immediata e senza spese della nuova srl semplificata

Eccola, dunque, una delle novità del decreto del governo Monti sulle liberalizzazioni. La nuova Società a responsabilità limitata con capitale sociale da 1 euro.
Vediamo, in breve, quali sono le caratteristiche di questa  nuova forma societaria.

Non aver superato i 35 anni.
Innanzitutto il primo e più evidente requisito per poter godere del "beneficio" di poter aprire una srl con capitale ridotto ad 1 euro è quello di non aver superato la soglia dei 35 anni di età.
Ecco che, come si evince dal requisito appena evidenziato, le nuove srl con capitale sociale da 1 euro avranno durata limitata. Il nuovo modello societario previsto dal Decreto Monti sulle liberalizzazioni è, infatti, destinato ad incentivare l’imprenditoria giovanile. Continua a leggere

Novità sul formato XBRL 2011 per presentazione bilanci

Per le società di capitali e cooperative la campagna bilanci 2011 è caratterizzata da un nuovo vocabolario. L’Osservatorio Unioncamere-Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti  ha precisato alcuni particolari contenuti del documento congiunto “Deposito del bilancio di esercizio nel registro delle imprese” del 12 aprile 2011.

Nell’ultima release della tassonomia “principi contabili italiani” (versione 2011-01-04), pubblicata il 4 febbraio 2011 sul sito DigitPA, disponibile al pubblico sul sito XBRL Italia, resa ufficialmente operativa il 30 marzo con la comunicazione in Gazzetta Ufficiale,  si vuole abbattere il fenomeno dei cosiddetti doppi depositi, ossia l’uso contemporaneo di Xbrl e PDF/A per i prospetti contabili. Continua a leggere

L’approvazione del bilancio nelle società di capitali

Entro il prossimo 30 aprile le società di capitali devono provvedere all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2010. L’approvazione può, in generale, avvenire entro il maggior termine di 180 giorni, ove tale possibilità sia prevista dallo Statuto, se sussistono “particolari esigenze” connesse alla struttura ed all’oggetto della società e per le società tenute al consolidamento del bilancio.L’approvazione del bilancio di esercizio rappresenta il momento di sintesi più rilevante nella vita societaria. Le modifiche introdotte con la riforma del diritto societario hanno reso più rigorose le scadenze per l’approvazione. Quali sono i termini di legge e le situazioni che possono dare luogo ad approvazione in termini prolungati?
Il momento di sintesi economica più importante nella vita della s.r.l. o s.p.a. è certamente rappresentato dall’approvazione del bilancio di esercizio. Per le società di minore dimensione, che rappresentano la maggior parte di quelle registrate in Italia, l’approvazione del bilancio è spesso identificabile come l’unico evento "solenne" e rituale nella vita dell’impresa. Continua a leggere

Le cooperative sotto la lente dell’accertamento fiscale

Grande attenzione sui requisiti di mutualità e sui relativi diritti ad usufruire delle agevolazioni fiscali da parte delle società cooperative alla base della convenzione siglata tra l’Agenzia delle Entrate e la direzione generale piccole e medie imprese e enti cooperativi del ministero dello Sviluppo economico.

L’accordo prevede la stretta collaborazione tra i due enti per verificare il rispetto delle norme riguardanti il riconoscimento di status delle società cooperative. Per fare ciò la convenzione disciplina i rapporti tra le parti per consentire di regolamentare le modalità di accesso alle rispettive banche dati così da ottimizzare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Entrate e del ministero. Continua a leggere

Importante novità sulla liquidazione delle società di capitali

L’intervallo di tempo compreso fra l’inizio dell’ultimo esercizio e la chiusura di una liquidazione "infraquinquiennale" non costituisce un autonomo periodo di imposta, per il quale presentare la dichiarazione dei redditi e liquidare provvisoriamente l’imposta.
Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 66/E del 6 luglio.

Le società soggette a Ires, quando la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, determinano il reddito provvisoriamente, per ogni esercizio intermedio, liquidando il tributo definitivo, a conguaglio, in base al bilancio finale (a meno che la procedura non vada oltre i cinque esercizi, ipotesi in cui i risultati provvisori si cristallizzano). Continua a leggere

Importanti novità sulla redazione della nota integrativa

Importanti novità in tema di bilancio 2009 la cui presentazione alla CCIAA è imminente. Ad essere interessata questa volta è la nota integrativa.

Come noto, la nota integrativa è un elemento che completa il bilancio insieme con il conto economico, lo stato patrimoniale e la relazione sulla gestione. In nota integrativa vanno indicate tutte le informazioni necessarie per comprendere operazioni patrimoniali o economiche che altrimenti sarebbero difficilmente interpretabili. Per questo motivo deve riportare indicazioni chiare e analitiche in modo da facilitare la comprensione di ogni singola posta di bilancio: ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, composizione dei ratei e dei risconti, impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, composizione dei conti Proventi straordinari e Oneri straordinari, numero medio dei dipendenti e così via.
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Società di capitali alla verifica dell’operatività

Una delle fasi più ostiche nella chiusura del bilancio 2009 e nella compilazione di Unico 2010 è costituita dalla verifica dell’operatività. Si tratta di un passaggio con implicazioni rilevanti e a cui le società difficilmente possono sottrarsi.

Le società di comodo
L’articolo 30 della legge 724/1994 definisce come non operative le società con un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze, proventi non straordinari inferiore all’importo che risulta applicando determinati coefficienti di redditività al valore degli immobilizzi. La verifica va effettuata assumendo tutti i valori in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. Il valore dei beni acquistati o ceduti nell’esercizio deve essere ragguagliato a periodo e viene inoltre assunto al lordo delle quote di ammortamento e comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione. Continua a leggere

Entro 30 giorni la presentazione del bilancio al Registro Imprese

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio occorre presentare il medesimo documento, insieme agli allegati, presso l’Ufficio del Registro imprese nella cui circoscrizione è ubicata la propria sede legale.

Soggetti obbligati 

– Società a responsabilità limitata (Srl);
– Società per azioni (Spa);
– Società in accomandita per azioni (Sapa);
– Società in nome collettivo (Snc) e Società in accomandita semplice (Sas) interamente possedute da società di capitali obbligate a redigere il bilancio consolidato;
– Società cooperative e loro consorzi;
– Consorzi Fidi;
– Consorzi con attività esterna;
– Società consortili;
– Società estere aventi sede secondaria in Italia;
– Mutue assicuratrici;
– Enti autonomi lirici, istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni di diritto privato;
– Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE). [//]

Alcuni soggetti (Spa, a esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati; Sapa; Consorzi Fidi), sono tenuti inoltre a depositare per l’iscrizione l’elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio, corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci dalla data di approvazione del bilancio precedente. Sono escluse le cooperative e gli altri soggetti sopra elencati.
A partire dal 1° gennaio 2000 il deposito dell’elenco soci deve essere effettuato solo nel caso in cui tale elenco sia variato rispetto a quello già iscritto nel Registro imprese.
La Legge 2/2009 ha soppresso il libro soci di Srl e Società Consortili a Responsabilità Limitata. Contestualmente, per i medesimi soggetti è stato abrogato anche il deposito dell’elenco soci al momento della presentazione del bilancio.

Termini per la presentazione
Il bilancio di esercizio deve essere depositato al Registro imprese entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione. Nel caso di ritardato deposito, agli amministratori verrà applicata una sanzione amministrativa di importo variabile a seconda dei casi.

Modalità di presentazione
Le pratiche vanno presentate esclusivamente:
– su supporto informatico (floppy disk o cd-rom), compilando la modulistica elettronica attraverso il programma Fedra,
– o per via telematica, attraverso il servizio Telemaco,
in entrambi i casi, utilizzando il dispositivo di firma digitale (smart-card).

Il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere corredato:
– dalla relazione sulla gestione degli amministratori (tale documento può essere omesso, se il bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del Codice Civile, purché la nota integrativa contenga le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 C.C.);
– dalla relazione del collegio sindacale (se esistente);
– dal verbale di approvazione dell’assemblea.

Deposito bilancio cooperative
Le cooperative già iscritte all’Albo Nazionale delle Cooperative, nella sezione “Cooperative a mutualità prevalente” di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 C.C., devono presentare il Modulo C17 allegato al bilancio per dimostrare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (art. 2513 C.C.).
Le cooperative che hanno presentato domanda di iscrizione all’Albo, e che sono in attesa di assegnazione del relativo numero di iscrizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, devono utilizzare il numero convenzionale “A000000” richiesto come campo obbligatorio nel Modulo C17.
Le cooperative a mutualità prevalente non ancora iscritte all’Albo sono tenute a fare due adempimenti distinti, uno per l’iscrizione all’Albo e uno per la presentazione del Modulo C17 allegato al bilancio.

Bilanci XBRL
L’articolo 37, comma 21-bis del D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Visco-Bersani), convertito con Legge n. 248/2006, ha previsto che i bilanci d’esercizio devono essere depositati al Registro imprese in formato XBRL (“eXtensible Business Reporting Language”, lo standard internazionale per la comunicazione elettronica di informazioni finanziarie).
La medesima disciplina fissava al 31.3.2007 l’entrata in vigore del nuovo obbligo. L’art. 4 comma 4-ter del D.L. 300/2006 (c.d. “Milleproroghe”), convertito con Legge n. 17/2007, ha poi prorogato di dodici mesi l’entrata in vigore dell’obbligo, fissandolo quindi al 31.3.2008.
Come ha chiarito l’Unioncamere in una apposita nota (v. allegato), il deposito in formato XBRL è rimasto facoltativo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle relative specifiche tecniche.
E’ stato infine pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008 (v. allegato) recante “Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al Registro delle Imprese”. Le specifiche tecniche sono state pubblicate dall’Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL.
Come ha chiarito Unioncamere in una successiva nota (v. allegato), è il 16 febbraio 2009 la data da cui decorre l’applicazione obbligatoria del formato XBRL. Tale formato deve quindi essere obbligatoriamente applicato da tutte le imprese (a partire dalle società di capitali) con esercizio (non coincidente con l’anno solare) chiuso dopo il 16 febbraio 2009.

Ufficio del Registro imprese
Fonte: Redazione Camera di commercio

XBRL il nuovo formato dei bilanci delle società di capitali

Quest’anno le società di capitale italiane che devono depositare il bilancio al Registro Imprese delle Camere di Commercio useranno un nuovo formato: l’XBRL.
L’Italia è tra i primi Paesi a livello europeo ad avere previsto l’obbligo di un formato elettronico elaborabile per la presentazione del bilancio, dove per XBRL si intende "Extensible Business Reporting Language”. La tassonomia, cioè l’insieme delle informazioni previste all’interno di un bilancio XBRL è stata definita da XBRL ITALIA (associazione che ha tra gli enti fondatori Banca d’italia, Unioncamere, Borsa Italiana e Confindustria) ed è stata condivisa con XBRL International (consorzio no-profit di enti istituzionali e privati). Queste associazioni insieme ad XBRL EUROPA nascono con l’intento di favorire la trasparenza dei mercati e definire una struttura flessibile di codifica e presentazione dei dati contabili condivisa a livello mondiale. Continua a leggere

Nelle Srl trenta giorni per la scelta dei sindaci

Obblighi di nomina e possibilità di revoca, stretta sulle sanzioni e indicazioni precise su come inserire correttamente in nota integrativa il corrispettivo. Le nuove disposizioni in tema di obbligatorietà del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata sono operative dal 7 aprile e la circolare n. 17/2010 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ne illustra le linee applicative chiave per gli addetti al lavori .
L’obbligo di nomina sorge a partire dall’assemblea di approvazione del bilancio che ne accerta la sussistenza. Tuttavia, si devono distinguere i requisiti collegati a indicatori che trovano la loro fonte nel bilancio da quelli a esso non collegati. Per i primi, l’obbligo di nomina sorge con l’approvazione del bilancio nel quale sono superati i limiti che lo impongono, a partire dall’esercizio in corso alla data dell’assemblea di approvazione. Si tratta della redazione del bilancio consolidato (nuova ipotesi) e del superamento dei limiti relativi a quello in forma abbreviata. Continua a leggere