Archivi categoria: Ravvedimento Operoso

Evasione fiscale: controlli, ravvedimento operoso, multe e sanzioni.

Il governo Renzi introduce gli autocontrolli per diminuire l’evasione fiscale e permettere ai contribuenti di pagare meno in sanzioni. Le linee guida sono due: da una parte l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuente … Continua a leggere »

Pagamento del canone RAI oltre i termini previsti dalla normativa

no_canone_raiIn caso di rinnovo dell’abbonamento oltre i termini previsti dalla legge, bisogna effettuare il versamento del canone utilizzando un bollettino di c/c 1107 intestato a:
AG. ENTRATE DP. I UFF. TERR. TO 1 SAT
RECUPERO CANONI ABBONAMENTO TV.
In caso di ritardo inferiore ai trenta giorni, è dovuta una sanzione amministrativa pari a 1/12 dell’importo del canone per ogni semestre, ossia 4,47 euro.
In caso di ritardo superiore a trenta giorni, la sanzione ammonta a 1/6 del canone per ogni semestre, ossia 8,94 euro. Continua a leggere

Il nuovo ravvedimento operoso sprint

Il comma 31 dell’art. 23 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (c.d. Manovra Correttiva 2011) entrata in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta lo scorso 6 luglio 2011, ha modificato l’art. 13 del DLgs n. 471/97 prevedendo un nuovo tipo di ravvedimento: al ravvedimento breve e al ravvedimento lungo si aggiunge il ravvedimento definito "sprint".
Il ravvedimento ‘sprint’ può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Il ravvedimento breve potrà quindi essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza. Nulla cambia per il ravvedimento lungo che potrà ancora essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. Continua a leggere

Sanzione più piccola della ridotta: il ravvedimento è carente e vano

Gli effetti dell’istituto sono subordinati all’effettuazione degli esatti adempimenti previsti dalla norma
In tema di ravvedimento operoso, il mancato versamento integrale dell’importo stabilito per la sanzione ridotta legittima la ripresa nella misura di legge (30%) della sanzione dovuta.

 
È quanto emerge dall’ordinanza 12661 del 9 giugno della Continua a leggere

Ravvedimento Operoso: Cos’è, come funziona, quanto costa

L’istituto del cd. ‘Ravvedimento Operoso’ risulta normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il “ravvedimento operoso” consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie – prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza – in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. [//]
I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:

– le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali …);
– le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
– l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
– l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima);
– l’imposta ipotecaria;
– l’imposta catastale.

In particolare la prevista sanzione del 30% viene ridotta (ai sensi del nuovo D.L. n. 185/2008):
– ad 1/12, ossia al 2,50%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
– ad 1/10, ossia al 3%, se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un anno dalla violazione,nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione).
Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo da utilizzare risultano i seguenti:

8901 – Sanzione pecuniaria Irpef
8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef
8903 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef
8904 – Sanzione pecuniaria Iva
8905 – Sanzione pecuniaria Irpeg
8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8907 – Sanzione pecuniaria Irap
8908 – Sanzione pecuniaria altre imposte dirette
8909 – Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti
8910 – Sanzione pecuniaria Iva forfetaria da imposta sugli intrattenimenti
8911 – Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie
8912 – Sanzione pecuniarie relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale
8913 – Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi
8915 – Sanzione pecuniaria Irpef, rettifica Modello 730 – Ravvedimento
8916 – Sanzione pecuniaria Addizionale Regionale all’Irpef, rettifica Mod. 730
8917 – Sanzione pecuniaria Addizionale Comunale all’Irpef, rettifica Mod. 730
8918 – Sanzione pecuniaria Ires

Oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.
Dal 1° gennaio 2010 tale tasso risulta stabilito nella misura dell’1%.
Nel periodo anteriore i tassi di interesse erano normativamente previsti nel modo seguente:
– dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009: il tasso legale risultava stabilito nella misura del 3%;
– dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007: il tasso legale risultava stabilito nella misura del 2,5%.

Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 22 maggio 2007, ha stabilito che il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata (anziché come in precedenza cumulativamente con il tributo principale), con utilizzo dei seguenti codici tributo:

1989: – “Interessi sul ravvedimento – Irpef” – (Sezione: Erario);
1990: – “Interessi sul ravvedimento – Ires” – (Sezione: Erario);
1991: – “Interessi sul ravvedimento – IVA” – (Sezione: Erario);
1992: – “Interessi sul ravvedimento – Imposte sostitutive” – (Sezione: Erario);
1993: – “Interessi sul ravvedimento – Irap” – (Sezione: Regioni);
1994: – “Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale” – (Sezione: Regioni);
1995: – “Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale” – (Sezione: Ici ed altri tributi locali).

Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d’imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770).