Il trattamento fiscale della cessione d’azienda

500_marketing-commercialisti2Il trasferimento di un’azienda a titolo oneroso, o anche di un solo ramo di essa, e’ il contratto con il quale l’imprenditore cede un complesso di beni unitariamente considerati e idonei alla continuazione da parte dell’acquirente dell’attivita’ di impresa.

L’atto di cessione dell’azienda deve essere registrato nel termine fisso di 20 giorni.

L’atto di trasferimento, inoltre, deve essere iscritto nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipula.

Di seguito, illustreremo, per linee generali, il trattamento fiscale dell’operazione di cessione di azienda, rinviando per gli approfondimenti alla normativa e ai provvedimenti emanati in materia.

LE IMPOSTE INDIRETTE

La cessione dietro corrispettivo dell’azienda o di un suo ramo e’ un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, a prescindere dal soggetto che cede l’azienda (imprenditore individuale, societa’). I singoli beni, ad esempio le merci e i macchinari, che sono parte integrante dell’azienda, non sono quindi assoggettati ad Iva al momento della cessione.
Al contrario, in base al principio dell’alternativita’ di applicazione dell’imposta di registro rispetto all’Iva, che vige nel nostro ordinamento tributario, per il trasferimento dell’azienda o di un ramo di azienda e’ dovuta l’imposta di registro.

In linea generale, la cessione di azienda o di ramo di azienda sconta l’aliquota del 3%. L’imponibile da assoggettare all’aliquota e’ il valore corrente dell’azienda o il valore venale in comune commercio.

Tale determinazione deve avvenire con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda (compreso l’avviamento), al netto delle passivita’ risultanti dalle scritture obbligatorie, senza tener conto di quelle imputabili agli autoveicoli.

Qualora l’azienda sia composta da piu’ beni per i quali e’ prevista una diversa aliquota e il contratto di cessione riporti in modo distinto il loro valore, per determinare l’imposta dovuta si individuano distinte basi imponibili deducendo dal valore dei singoli beni, in modo proporzionale, le passivita’.

Ad esempio, se nell’azienda e’ compreso un immobile che incide per il 60% del valore complessivo delle attivita’ della stessa, al fine di ottenere la base imponibile cui applicare l’aliquota specifica applicabile agli immobili, si imputano a tale valore anche il 60% delle eventuali passivita’ presenti.

Oltre all’imposta di registro, e’ opportuno ricordare che, qualora nell’azienda ceduta vi siano immobili, sono dovute anche le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).

L’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente al controllo degli atti di cessione di azienda puo’, entro due anni dalla data di registrazione del contratto, rettificare il valore dichiarato dalle parti qualora ritenga lo stesso non corrispondente al valore venale.

LE IMPOSTE SUI REDDITI

Generalmente, la cessione a titolo oneroso di un’azienda, o di un ramo di essa, genera una plusvalenza tassabile ai fini IRPEF ed IRES. La plusvalenza da trasferimento di azienda, pur rientrando nella categoria dei redditi d’impresa, non e’ invece soggetta ad IRAP.

La tassazione e’ diversa (si veda la tabella di seguito) e dipende, principalmente, da due elementi:
1. dalla data dalla quale l’azienda e’ stata posseduta, vale a dire dal giorno in cui l’azienda e’ stata acquistata o dal momento della sua costituzione;
2. dalla qualifica del cedente.

Sono previsti tre differenti regimi di tassazione.

1. Il regime normale di tassazione, in base al quale la plusvalenza concorre per intero alla formazione del reddito complessivo d’impresa come componente positiva di reddito nell’esercizio in cui e’ stata realizzata (come avviene nel caso di plusvalenze derivanti dalla cessione di un singolo bene strumentale).
2. Il regime normale-differito, secondo il quale la plusvalenza da cessione concorre, come per il regime precedente, alla determinazione del reddito dell’ esercizio in cui e’ stata realizzata ma, a differenza del regime normale puro, l’imprenditore puo’ scegliere una modalita’ di tassazione piu’ vantaggiosa attraverso la ripartizione della plusvalenza in rate costanti (non superiori a cinque). La scelta di tale regime, da fare nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui la plusvalenza e’ stata realizzata, va esercitata attraverso la compilazione dell’apposito prospetto e vale anche per gli esercizi successivi nei quali si intende frazionarla. Se l’imprenditore cedente, durante il periodo di ripartizione della plusvalenza, cessa di svolgere attivita’ di impresa, tutte le quote residue vanno tassate nell’esercizio di cessazione dell’attivita’.
3. Il regime di tassazione separata, previsto, esclusivamente e facoltativamente, per l’imprenditore individuale. L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dalla plusvalenza realizzata, un’aliquota media determinata relativamente al biennio antecedente a quello di realizzo.

Nell’esercizio in cui si e’ realizzato tale componente straordinario di reddito, occorre comunque versare un acconto pari al 20% dell’ammontare imponibile. Secondo tale regime, l’imposta non e’ calcolata direttamente dal contribuente in autotassazione ma liquidata dall’Agenzia delle Entrate che comunica al contribuente il versamento da effettuare.

ATTENZIONE: la scelta del regime di tassazione separata preclude la possibilita’ di optare per il frazionamento della plusvalenza.

LA TASSAZIONE DEL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

CEDENTE
REGIME DI TASSAZIONE
IMPRENDITORE INDIVIDUALE
CHE CEDE L’UNICA AZIENDA
se l’azienda e’ posseduta da piu’ di 5 anni, puo’ scegliere tra:
a) regime NORMALE
b) TASSAZIONE SEPARATA
se l’azienda e’ posseduta da meno di 5 anni, il regime di tassazione
e’ quello NORMALE
IMPRENDITORE INDIVIDUALE
CHE CEDE UNA TRA PIÙ AZIENDE
se l’azienda e’ posseduta da piu’ di 5 anni, puo’ scegliere tra:
a) regime NORMALE
b) regime NORMALE-DIFFERITO
c) TASSAZIONE SEPARATA (a condizione che sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi)
se l’azienda e’ posseduta da meno di 5 anni, ma piu’ di 3, puo’ scegliere tra:
a) regime NORMALE
b) regime NORMALE-DIFFERITO
se l’azienda e’ posseduta da meno di 3 anni, il regime di tassazione
e’ quello NORMALE
SOCIETÀ se l’azienda e’ posseduta da piu’ di 3 anni, puo’ scegliere tra:
a) regime NORMALE
b) regime NORMALE-DIFFERITO
se l’azienda e’ posseduta da meno di 3 anni, il regime di tassazione
e’ quello NORMALE

 

Un esempio di tassazione separata

Supponiamo che per la cessione d’azienda un imprenditore abbia realizzato nell’anno 2004 una plusvalenza di 100.000 euro.
Il biennio da prendere in considerazione per determinare l’aliquota media e’ dunque formato dagli anni 2002 e 2003. Ipotizziamo che egli abbia conseguito nei predetti anni i seguenti redditi:
– reddito 2002: 35.000 euro
– reddito 2003: 15.000 euro
Il reddito medio sara’, dunque: (35.000 + 15.000) / 2 = 25.000
Applicando l’aliquota dovuta per il 2004 su 25.000 euro otteniamo un’imposta pari ad euro: 6.350
L’aliquota media applicabile alla plusvalenza di 100.000 euro sara’ pari a 25,4% (6.350 x 100 / 25.000)
Quindi abbiamo:

Plusvalenza tassabile
100.000
Aliquota
25,4%
Imposta dovuta
25.400
Acconto
20.000(1)
Saldo
5.400(1)
(1) L’acconto sara’ versato nel 2005 entro il termine di scadenza delle imposte dovute per il 2004; il saldo, invece, al ricevimento della cartella esattoriale.

Indipendentemente dal regime adottato, il momento in cui deve essere posta a tassazione la plusvalenza da cessione di azienda corrisponde al periodo di imposta in cui e’ stato effettuato il trasferimento a titolo oneroso, secondo il principio di competenza. Pertanto, ai fini del pagamento dell’imposta non rileva se il corrispettivo sia stato effettivamente incassato.

Esiste pero’ un’eccezione a questo principio generale. Infatti, e’ previsto che la plusvalenza, in quanto reddito diverso, sia tassata nel periodo in cui il corrispettivo viene concretamente percepito (e non puo’ essere oggetto di opzione ne’ per il regime normale-differito ne’ per quello a tassazione separata) nel caso in cui l’imprenditore individuale cede la sua unica azienda, precedentemente data in affitto o in usufrutto.

Se la riscossione della plusvalenza avviene a rate, le singole quote possono essere assoggettate a tassazione nello stesso esercizio in cui vengono percepite.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

1 pensiero su “Il trattamento fiscale della cessione d’azienda

  1. Irene

    Buongiorno sto cedendo il mio bar dell’attività prendo 100.000
    Euro sono una ditta individuale ..il mio commrcialista mi propone di non chiudere la piva e spalmare in 5 anni il reddito della vendita di attività Esiste un modo per pagare meno tasse da questa vendita.?
    Grazie

    Rispondi

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