Detrazione Iva per i trimestrali e ricevimento fattura elettronica: La risposta di Assosoftware

Assosoftware ha pubblicato il 25 febbraio 2019, sul proprio sito internet, le due seguenti risposte a quesiti posti dai propri associati:

Detrazione Iva per i trimestrali: per un’operazione effettuata nel corso del trimestre, l’Iva per il cessionario potrà essere detratta se ricevuta la fattura entro il giorno 15 del secondo mese successivo al termine del trimestre (altrimenti slitterà al trimestre successivo in cui viene ricevuta la fattura d’acquisto nel SDI delle Entrate).

Fattura emessa per conto del Cedente: anche per le fatture passive, il Cessionario che possiede il documento possa già procedere alla sua registrazione senza attendere i tempi del SdI.

 

DOMANDA RISPOSTA
Per i soggetti trimestrali che ricevono fatture di acquisto oltre il termine del trimestre ma entro il termine della liquidazione e comunque relative ad operazioni effettuate nel periodo di liquidazione, l’imposta è detraibile nel trimestre stesso? Si vedano gli esempi di seguito riportati:

Data operazione 30/3/2019, fattura trasmessa il 30/3/2019, consegnata da SDI al cessionario l’1/4/2019, annotata dal cessionario entro il 15/4. Il cessionario può detrarre l’iva nel 1° trimestre?

Data operazione 30/3/2019, fattura trasmessa il 15/5/2019, consegnata da SDI al cessionario il 15/5/2019, annotata dal cessionario il 15/5/2019. Il cessionario può detrarre l’iva nel 1° trimestre?

Premesso che l’articolo 14 del DL 119/2018 afferma:

1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente».

Anche se la norma non include esplicitamente i contribuenti trimestrali riteniamo che la ratio, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum di Italia Oggi del 23/1/2019, sia quella di poter considerare detraibile l’imposta per tutti i documenti ricevuti entro la data di liquidazione del periodo precedente se riferiti ad operazioni effettuate nel corso del trimestre di riferimento.

Di conseguenza per un’operazione effettuata nel corso del trimestre, l’imposta per il cessionario sarà detraibile se ricevuta la fattura entro il giorno 15 del secondo mese successivo al termine del trimestre.

 

Un Cessionario emette una fattura destinata a se stesso, per conto del Cedente (es. Cooperativa per conto dei propri Soci) con data 28/2/2019, la trasmette l’1/3/2019 e la riceve tramite SDI il 2/3/2019

Il Cessionario può annotare la fattura nel registro acquisti in data 28/2/2019 (cioè al momento dell’emissione) senza necessariamente attendere la consegna della fattura da parte del SDI?

 

Il Cessionario, nel caso di specie è sia l’emittente che il destinatario del documento e quindi è già in possesso della fattura che sarà recapitata dal SdI a seguito della trasmissone a carico del medesimo.

Come è già stato confermato per le fatture attive dall’Agenzia delle Entrate nella Circ.13/2018, si ritiene che anche per le passive, il Cessionario che possiede il documento possa già procedere alla sua registrazione senza attendere i tempi del SdI. Ovviamente nell’ipotesi che il documento trasmesso sia stato scartato dal SdI, il Cessionario dovrà procedere ad una nota interna di storno contabile, prima di registrare il nuovo documento corretto.

 

 

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