Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato le disposizioni attuative per l’affrancamento agevolato delle riserve in sospensione di imposta, introducendo un meccanismo che consente alle società di “liberare” determinate riserve attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%. L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, rappresentando un’opportunità strategica per la pianificazione patrimoniale delle imprese.
Continua a leggereArchivi tag: Agevolazioni FIscali
Incentivo al Posticipo Pensionistico: Conferma del Trattamento Fiscale Agevolato
L’Agenzia delle Entrate ha fornito definitivi chiarimenti sul trattamento fiscale dell’incentivo al posticipo pensionistico, confermando la non imponibilità del benefit anche per i dipendenti pubblici. La risoluzione n. 45/2025 elimina le incertezze interpretative sull’estensione dell’agevolazione, consolidando uno strumento che mira a trattenere nel mondo del lavoro i dipendenti con esperienza maturata.
Continua a leggereSocietà agricole con socio IAP: come gestire le agevolazioni fiscali nel modello Redditi 2025
Nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per la corretta attribuzione dei benefici previdenziali
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito una questione complessa che coinvolge molte società agricole: come applicare correttamente le soglie di esenzione sui redditi fondiari quando solo alcuni soci possiedono la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) iscritto alla previdenza agricola.
Continua a leggereRegime Premiale ISA 2024: Guida ai Vantaggi Fiscali per i Contribuenti Virtuosi
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito le soglie di punteggio necessarie per accedere ai benefici fiscali legati agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) per l’anno d’imposta 2024. Un provvedimento del direttore, datato 11 aprile 2025, stabilisce nel dettaglio le condizioni che permettono ai contribuenti di usufruire del cosiddetto “regime premiale”.
Continua a leggereTutto sul Bonus Arredo 2025: Guida completa alle detrazioni fiscali per mobili ed elettrodomestici
Il 2025 porta buone notizie per chi desidera rinnovare l’arredamento della propria casa. Il Bonus Arredo è stato confermato anche per quest’anno, offrendo importanti vantaggi fiscali a chi acquista mobili ed elettrodomestici in seguito a lavori di ristrutturazione.
Continua a leggereBonus Ristrutturazioni: Nuove Percentuali, Importi e Scadenze con il D.L. 39/2024
Il Decreto Legge 39/2024, aggiornato con il maxi-emendamento governativo approvato il 16 maggio 2024, introduce importanti novità riguardanti il Bonus Ristrutturazioni. Le nuove disposizioni rivedono le percentuali di detrazione, gli importi massimi e le scadenze per usufruire di questo incentivo fiscale, destinato a chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia. Continua a leggere
Agevolazioni “prima casa” ammesse in presenza di immobile ereditato
A patto che il fabbricato acquisito mortis causa venga venduto entro l’anno e che quindi il contribuente, alla fine delle operazioni di compravendita, sarà titolare di un bene solo

La disposizione che consente a un soggetto di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile precedentemente acquistato con l’applicazione dei benefici, vale anche per l’acquisto di un’abitazione effettuato dal contribuente proprietario di una casa ricevuta in eredità, se quest’ultimo si impegna a rivendere entro l’anno l’immobile che già possiede. È in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 277 del 21 aprile 2021.
L’istante è un notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita di un’abitazione sita in un Comune in cui l’acquirente è già proprietario di altro immobile ricevuto in eredità. L’istante chiede quindi se il suo cliente può usufruire ugualmente dei benefici prima casa in virtù della disposizione che riconosce, sub condicione, l’agevolazione prima casa anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto (comma 4-bis della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur).
L’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione proposta dal notaio istante.
Al riguardo, la stessa Agenzia ricorda che la legge di Stabilità 2016, nell’inserire il nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al Tur, ha ampliato l’ambito applicativo delle agevolazioni prima casa prevedendo che “L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto”.
In sostanza, il contribuente può fruire delle agevolazioni prima casa, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato beneficiando delle agevolazioni.
L’Agenzia evidenzia, inoltre, come chiarito anche dalla circolare n. 12/2016 e dalla risoluzione n. 86/2017, che la modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis) vale anche per le agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione.
La finalità del legislatore, con il comma 4-bis, infatti, è quella di aiutare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione agevolata preposseduta, concedendo allo stesso un lasso temporale di un anno per la vendita, in considerazione del fatto che, alla fine delle operazioni, egli sarà titolare di un solo immobile.
In conclusione, ricorrendo le altre condizioni previste dalla citata Nota II-bis, il contribuente potrà avvalersi dell’agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto, anche se possiede un altro immobile nello stesso Comune acquisito a titolo gratuito a seguito di successione, a patto che quest’ultimo sia venduto entro l’anno.
“Piattaforma Cessione Crediti”, in rete il manuale per l’utilizzo
I bonus accettati sono presenti anche nel cassetto fiscale del cessionario, che può utilizzarli da subito in compensazione tramite F24 se riferibili all’anno corrente o a periodi d’imposta precedenti

Come accedere alla procedura web predisposta
dall’Agenzia delle entrate per gestire i crediti d’imposta acquisiti
perché ceduti dai beneficiari di specifiche detrazioni fiscali e una
volta entrati quali sono le modalità per consultare, accettare o
rifiutare i bonus? La guida “Piattaforma Cessione Crediti”, online nella sezione “l’Agenzia informa”
del sito delle Entrate e su questo giornale, descrive schematicamente
tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.
Interventi normativi di recente introduzione hanno aperto strade
alternative all’utilizzo di specifiche detrazioni Irpef da parte delle
persone fisiche. Per alcuni interventi edilizi, ad esempio,
l’agevolazione può essere trasformata in uno sconto in fattura operato
dall’impresa che ha effettuato i lavori o dal fornitore dei servizi. Da
ultimo, il decreto “Rilancio” ha ampliato le possibilità di scelta
prevedendo, per i bonus già spendibili in fattura e per le
spese finalizzate ad arginare la diffusione del Coronavirus
(sanificazione, acquisto di dispositivi di protezione, adeguamento dei
luoghi di lavoro), la possibilità di cedere a terzi, comprese le banche,
il credito d’imposta spettante. Il cessionario, a sua volta, può cedere
il bonus oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
L’interessato deve comunicare al Fisco (se non acquisito automaticamente
dalla procedura) di aver trasferito ad altri il suo credito, che
confluisce nella piattaforma web “Piattaforma
Cessione Crediti” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia e
il cui funzionamento è oggetto della guida da oggi in rete.
I dati presenti nella piattaforma
Entrando nella piattaforma, il cessionario troverà alcuni crediti già inseriti perché noti all’amministrazione finanziaria (bonus vacanze, spese sanitarie, sanificazione ed altre detrazioniconnesse
all’emergenza sanitaria) e altri da segnalare perché il beneficiario
può farne l’uso prescelto senza informare l’Agenzia (canoni dei
contratti di locazione di botteghe e negozi, immobili a uso non
abitativo e affitto d’azienda, Superbonus e altri interventi edilizi) e di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese.
In sostanza, riassume la guida schematicamente, la procedura deve essere
utilizzata dai titolari dei crediti inseriti automaticamente, in
qualità di cedenti, per comunicare l’eventuale cessione del credito a
terzi, dai cessionari dei crediti e dai fornitori che hanno realizzato
gli interventi, non noti all’Agenzia, per confermare l’esercizio
dell’opzione e accettare il credito o comunicare di aver scelto, in
alternativa all’utilizzo tramite compensazione con F24, l’eventuale
ulteriore cessione del beneficio ad altri.
Le comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere
annullate e le operazioni in essa eseguite non rappresentano, né
sostituiscono, gli atti e le transazioni intervenuti tra le parti, che
restano disciplinati dalle relative disposizioni civilistiche e fiscali.
La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti
stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed
esigibili. Pertanto, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al
titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei
relativi presupposti.
Accesso limitato ai diretti interessati
La pubblicazione guida all’accesso alla piattaforma e precisa che
possono direttamente entrare i soggetti interessati (cedenti e
cessionari) e che non è possibile avvalersi di intermediari, né di
procedure automatiche (bot).
Il percorso da seguire parte dall’area riservata del sito, passa per “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare” per poi cliccare sulla voce “Piattaforma Cessione Crediti”.
Dalla procedura, chi riceve bonus può monitorare i crediti, cederli, confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti” e consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta essere cedente o cessionario.
Le funzionalità della piattaforma
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:
- monitorare i crediti (monitoraggio)
- cedere crediti (cessione)
- confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti”
- consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario (lista movimenti).
Le cessioni
I crediti ceduti sono visibili nella piattaforma del cessionario, che può accettarli o rifiutarli.
L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.
Nel caso in cui li rifiuti, i crediti ritornano nella disponibilità del cedente.
Dopo l’accettazione, invece, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente).
Se i crediti ricevuti sono riferiti ad annualità future, il cessionario può utilizzarli in compensazione a partire e dal 1° gennaio di tali annualità. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
I crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni; non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni.