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Agevolazioni “prima casa” ammesse in presenza di immobile ereditato

A patto che il fabbricato acquisito mortis causa venga venduto entro l’anno e che quindi il contribuente, alla fine delle operazioni di compravendita, sarà titolare di un bene solo

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La disposizione che consente a un soggetto di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile precedentemente acquistato con  l’applicazione dei benefici, vale anche per l’acquisto di un’abitazione effettuato dal contribuente proprietario di una casa ricevuta in eredità, se quest’ultimo si impegna a rivendere entro l’anno l’immobile che già possiede. È in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 277 del 21 aprile 2021.

L’istante è un notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita di un’abitazione sita in un Comune in cui l’acquirente è già proprietario di altro immobile ricevuto in eredità. L’istante chiede quindi se il suo cliente può usufruire ugualmente dei benefici prima casa in virtù della disposizione che riconosce, sub condicione, l’agevolazione prima casa anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto (comma 4-bis della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur).

L’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione proposta dal notaio istante.

Al riguardo, la stessa Agenzia ricorda che la legge di Stabilità 2016, nell’inserire il nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al Tur, ha ampliato l’ambito applicativo delle agevolazioni prima casa prevedendo che “L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto”.

In sostanza, il contribuente può fruire delle agevolazioni prima casa, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato beneficiando delle agevolazioni.
L’Agenzia evidenzia, inoltre, come chiarito anche dalla circolare n. 12/2016 e dalla risoluzione n. 86/2017, che la modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis) vale anche per le agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione.

La finalità del legislatore, con il comma 4-bis, infatti, è quella di aiutare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione agevolata preposseduta, concedendo allo stesso un lasso temporale di un anno per la vendita, in considerazione del fatto che, alla fine delle operazioni, egli sarà titolare di un solo immobile.

In conclusione,  ricorrendo le altre condizioni previste dalla citata Nota II-bis, il contribuente potrà  avvalersi dell’agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto, anche se possiede un altro immobile nello stesso Comune acquisito a titolo gratuito a seguito di successione, a patto che quest’ultimo sia venduto entro l’anno.

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Agevolazione prima casa 2017: come evitare la decadenza

Il contribuente che vende entro cinque anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, ed entro un anno dalla cessione costruisce un altro immobile ad uso abitativo su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato, non perde l’agevolazione. E’ questo il principio contenuto nella Risoluzione n. 13/E di ieri, 26 gennaio 2017 dell’Agenzia delle Entrate. Continua a leggere

La mancata residenza fa perdere i benefici prima casa

casa19Bisogna ricordarsi di trasferire ufficialmente la domiciliazione anagrafica nel Comune in cui si trova l’immobile, perché il richiamo alla presenza fisica quotidiana nel nuovo appartamento non può “azzerare” l’omissione e salvare i benefici. La mera dimenticanza non ha valore, afferma la Corte di cassazione, con l’ordinanza 6834 del 19 marzo.

Il fatto
A seguito decisione sfavorevole della Commissione tributaria provinciale relativa all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e ipocatastali, inerente l’acquisto di una casa di abitazione, emesso dall’ente impositore al fine di recupero di quelle maggiori per decadenza dai benefici fiscali, due coniugi proponevano appello, che veniva riconosciuto fondato dalla Commissione tributaria regionale. Continua a leggere

Agevolazioni “prima casa”: possibilità di revocare la dichiarazione d’intento se prevista la mancata residenza entro i 18 mesi dall’acquisto

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 31/10/2011 n. 105 dà la possibilità al contribuente che prevede prima dei 18 mesi dall’acquisto di non poter prendere la residenza nel luogo in cui ha usufruito dell’agevolazione, di produrre istanza di revoca dell’intento pagando solo quanto dovuto e senza sanzioni. Riportiamo il testo integrale della Risoluzione.

Testo:

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, è stato esposto il seguente

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