Cud 2012: Scadenza consegna in vista

Comincia con la consegna, da parte dei sostituti d’imposta, delle attestazioni dei redditi corrisposti nel 2011 il percorso che porterà negli archivi del Fisco tutte le informazioni relative a quanto hanno guadagnato lo scorso anno i contribuenti italiani.
Martedì 28 febbraio segna la deadline per la consegna del Cud 2012, del Cupe e della certificazione dei compensi. L’appuntamento riguarda i datori di lavoro sia pubblici che privati, gli enti pensionistici e, in generale, i sostituti d’imposta, tenuti a rilasciare i diversi modelli attestanti i redditi erogati (e le relative ritenute operate) lo scorso anno.

Vediamo, nel dettaglio, chi sono i contribuenti interessati dalle diverse “certificazioni”.

Il Cud per molti ma non per tutti
La certificazione unica dei redditi è il modello di carattere fiscale/previdenziale, che contiene i dati riguardanti i redditi corrisposti (sia quelli assoggettati a tassazione ordinaria che a tassazione separata), le ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione (anche quella a carico del lavoratore) versata all’Inps e all’Inpdap.
Va consegnato al lavoratore dipendente, pensionato o percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in duplice copia, unitamente alla scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef.
Il Cud può essere trasmesso all’interessato anche in formato elettronico, purché questi possieda gli strumenti per ricevere e stampare il modello. Se destinatari del Cud sono gli eredi o il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro, il modello va consegnato obbligatoriamente in formato cartaceo.
Nel modello in consegna in questi giorni trovano spazio alcune novità introdotte a seguito delle ultime modifiche normative. Vediamo le principali:

  • il codice “BM”, per evidenziare nelle annotazioni gli incentivi per il rientro dei giovani “cervelli” (base imponibile ridotta dell’80% per le donne, del 70% per gli uomini)
  • lo spazio destinato al contribuito di solidarietà a carico di chi ha un reddito complessivo superiore a 300mila euro (il datore di lavoro effettua il prelievo al momento del conguaglio)
  • il codice “BQ” per indicare la riduzione dal 99 all’82% dell’acconto Irpef per il 2011
  • ribaditi i campi riservati a due agevolazioni non a regime, ma riconfermate per il 2011: la tassazione sostitutiva al 10% delle somme legate alla produttività aziendale nel settore privato e la detrazione di 141,90 euro per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
  • nuova casella nella scheda per la destinazione del 5 per mille riservata al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il Cupe per chi percepisce utili
Entro il 28 febbraio va consegnata anche la certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti ai soci di società di capitali, dalle quali vengano tratti utili di qualsiasi natura. I percettori delle somme devono utilizzare i dati contenuti nel Cupe per indicare nella propria dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti e le ritenute subite.
Nel Cupe sono riportati:

  • i dati riguardanti il soggetto che rilascia la certificazione
  • i dati riguardanti il soggetto emittente (sezione I)
  • i dati riguardanti l’intermediario non residente (sezione II)
  • i dati riguardanti il percettore degli utili o degli altri proventi equiparati (sezione III)
  • i dati riguardanti gli utili corrisposti e i proventi equiparati (sezione IV).

Questi ultimi dati andranno utilizzati dal contribuente al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi.

La certificazione per i lavoratori autonomi
Martedì 28 febbraio rappresenta il termine ultimo anche per la consegna, da parte dei sostituti d’imposta, delle certificazioni relative alle somme corrisposte, e assoggettate a ritenuta d’acconto, per prestazioni di lavoro autonomo, abituale o occasionale, e alle provvigioni erogate a rappresentanti di commercio, agenti, venditori porta a porta.
Entro la stessa data vanno certificate le ritenute di acconto operate dal condominio per contratti di appalto di opere e servizi, e le ritenute di acconto che banche e Poste italiane trattengono al momento dell’accredito ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti che fruiscono delle detrazioni del 36 e 55% per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici.
La certificazione, redatta in forma libera, deve contenere, oltre ai dati identificativi del sostituto d’imposta, i dati identificativi del percipiente, la natura del compenso, l’importo lordo delle somme corrisposte, l’ammontare delle ritenute operate e degli eventuali contributi previdenziali trattenuti, oltre al periodo di erogazione del compenso.

 
Fonte: Lilia Chini da nuovofiscooggi.it
 
 

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