Sgravio contributivo per le assunzioni: scade a fine 2016

Per l’anno prossimo la bozza della legge di bilancio 2017 non prevede la proroga dell’incentivo assunzione a tempo indeterminato generalizzata  ma solo  lo sgravio dei contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro,

per  i giovani assunti  entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio,   dal  1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 oppure

per agli studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (tirocini curriculari). Lo sgravio spetta  per una durata di tre anni dall’assunzione, sempre con l’attuale massimale di esonero di 3.250 euro su base annua.

Eventuali assunzioni a tempo indeterminato di altre categorie di lavoratori vanno dunque effettuate entro  il 31 dicembre 2016. 

Va ricordato che la misura dello sgravio in scadenza è pari al 40% dei contributi previdenziali (INPS) a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L’esonero  è rivolto all’assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti risultano privi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed è applicabile anche ai casi di trasformazione di rapporto di lavoro a termine in tempo indeterminato, qualora il rapporto a tempo determinato abbia avuto una durata superiore  a sei mesi.

Come di norma, la fruizione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle  seguenti condizioni :
•         la regolarità contributiva (DURC);
•         l’osservanza delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori previste dal D.lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza e valutazione dei rischi., quali valutazione dei rischi, nomina del responsabile della sicurezza, sorveglianza sanitaria, ove previsto l’obbligo, formazione e informazione ai lavoratori, ecc.;
•         il rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
•         il rispetto dei diritti di precedenza, stabiliti da legge o dai contratti collettivi;
•         l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge e da contrattazione collettiva;
•         l’assunzione deve riguardare professionalità diverse rispetto a quella dei lavoratori sospesi, qualora in azienda ci siano in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale.

Fonte: Fisco e Tasse

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