Paesi black list: chiarezza sui nuovi adempimenti

Strada aperta al ravvedimento operoso, con sanzione ridotta a un ottavo del minimo, per sanare, entro un anno dall’omissione o dall’errore, le irregolarità commesse in materia di comunicazione delle operazioni realizzate con operatori economici black list.
E’ una delle precisazioni contenute nella circolare 2/E del 28 gennaio, con cui l’Agenzia delle Entrate risponde ad una serie di domande sull’obbligo introdotto dall’articolo 1 del decreto legge 40/2010, che detta disposizioni per contrastare le frodi fiscali e finanziarie nazionali e internazionali. L’adempimento consiste nel comunicare all’Amministrazione finanziaria le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

L’Agenzia delle Entrate, sull’argomento, ha fornito chiarimenti già con le circolari nn. 53/E e 54/E, rispettivamente del 21 ottobre e del 28 ottobre 2010, e con la risoluzione n. 121/2010.
Con la circolare odierna, rispondendo ad alcuni quesiti, aggiunge ulteriori indicazioni su: operazioni oggetto di comunicazione, momento rilevante, determinazione della periodicità, ravvedimento operoso.
Vediamo alcune delle più significative.

Operazioni escluse dalla comunicazione
Non rientrano nell’obbligo di segnalazione:

  • le prestazioni di servizi (alberghiere, di trasporto eccetera) di cui fruisce il dipendente in trasferta in Paesi a regime fiscale privilegiato, se tali spese sono correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa
  • le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in un Paese black list, se l’operatore economico “rappresentato” non è stabilito in un Paese a regime fiscale privilegiato
  • le cessioni e gli acquisti di beni non soggetti a Iva anche quando effettuati dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore localizzato in un Paese black list
  • le cessioni gratuite, realizzate con operatori economici situati in un Paese black list, di: beni (di costo unitario non superiore a 25,82euro) la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa; beni per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta; campioni di modico valore appositamente contrassegnati
  • le operazioni dei commercianti al dettaglio ed equiparati, nel caso in cui, in base all’articolo 22 del Dpr 633/1972, viene emesso, al posto della fattura, lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Via libera al ravvedimento
Dopo la presentazione della comunicazione, il contribuente può rettificarla o integrarla entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, presentando – senza il pagamento di alcuna sanzione – una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, sul frontespizio della quale andrà barrata la casella “Comunicazione integrativa”.
Oltre tale termine, si applica la sanzione – prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs 471/1997 – da 258 a 2.065 euro, elevata al doppio. Se ricorrono i presupposti, è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso, inviando per la prima volta il modello ovvero sanando, tramite l’invio di una comunicazione corretta, quella trasmessa con dati incompleti o inesatti. In entrambi i casi, non deve essere barrata la casella “Comunicazione integrativa”. Per il perfezionamento del ravvedimento occorre anche versare, entro un anno dall’omissione o dall’errore, la sanzione ridotta a un ottavo del minimo.

Comunicazione in caso di fusione
Se il soggetto obbligato alla comunicazione si estingue a seguito di operazione straordinaria, quello risultante deve provvedere alla comunicazione per la quale, al momento in cui l’operazione straordinaria ha effetto, non è ancora scaduto il termine di presentazione, anche se riguarda operazioni realizzate dal soggetto estinto. Se in relazione a un periodo vanno comunicate sia operazioni effettuate dal soggetto estinto sia operazioni effettuate dal nuovo soggetto, quest’ultimo potrà presentare un’unica comunicazione riepilogativa.

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