Comunicazioni Iva

Esclusi dall’obbligo anche coloro che hanno scelto il regime fiscale delle nuove iniziative produttive
Contribuenti minimi e imprenditori/professionisti in erba (che hanno, cioè, optato per il regime fiscale per le nuove iniziative produttive – articolo 13, legge 388/2000) non sono toccati dall’obbligo di comunicazione delle “relazioni pericolose” intrattenute con operatori economici black list. E’ solo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 53/E del 21 giugno 2010, una vera e propria guida approfondita per i soggetti passivi Iva, chiamati a rompere il ghiaccio entro il prossimo 2 novembre, con l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa alle cessioni e agli acquisti di beni nonché alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, con controparte operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata. A questo proposito, il documento di prassi è netto: le due liste, contenute nei Dm 4 maggio 1999 (presunzione di residenza per le persone fisiche) e 21 novembre 2001 (applicazione della cfc rule), vanno lette come fosse una. Ciò vuol dire che perché scatti l’obbligo è sufficiente che il partner commerciale abbia “casa” in uno solo dei due elenchi. Senza tener, peraltro, conto di eventuali limiti, soggettivi e oggettivi, previsti a proposito della black list di riferimento in materia di controllate estere: “ad esempio, è tenuto all’obbligo di comunicazione il soggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di un operatore economico stabilito in Kenia anche qualora non si tratti di una società insediata nelle Export Processing Zones di cui all’art. 3, n. 8), del D.M. 21 novembre 2001”.
 
Chi entra e chi esce
A parte le esclusioni o le estensioni dell’obbligo già codificate (il Dm 5 agosto 2010 ha, difatti, da un lato tirato fuori dall’area di interesse della disposizione le operazioni realizzate con operatori stabiliti a Cipro, Malta e Corea del Sud, così come quelle, esenti, poste in essere da contribuenti che avessero optato per la dispensa dagli adempimenti Iva; dall’altro vi ha incluso le prestazioni di servizi attive e passive, territorialmente non rilevanti, realizzate a partire dal 1° settembre 2010), la circolare ha “chiamato” alla comunicazione anche i non residenti per le operazioni rilevanti in Italia; in prima persona, se identificatisi direttamente, o attraverso il rappresentante fiscale.
 
Allo stesso modo, il contrasto alle frodi e all’evasione – finalità prima della disciplina – impongono l’estensione dell’obbligo di comunicazione anche alle operazioni intercorse con il rappresentante fiscale o la stabile organizzazione (dell’operatore black list), nominato o situata in un Paese non incluso fra quelli a regime fiscale privilegiato (Italia compresa).
 
Al vie le prime comunicazioni
La comunicazione va fatta, come ormai noto, in via telematica. Il nastro sarà tagliato il prossimo 2 novembre, termine entro cui presentare anche gli elenchi mensili di luglio e agosto. Da lì in poi, si andrà avanti a regime, con la presentazione del modello all’Agenzia delle Entrate che va fatta entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Periodo di riferimento, mensile o trimestrale, per stabilire il quale – per verificare, cioè, il superamento della soglia dei 50mila euro per categoria di operazione – è stato precisato bisogna riferirsi alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi registrate nei 4 trimestri precedenti. Ciò, perché il momento rilevante per determinare in quale periodo comprendere le operazioni da segnalare è quello, in generale, della data di registrazione delle stesse (nei registri Iva oppure, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie).
 

La circolare tocca pressappoco tutti i punti della normativa (contenuta dal Dl 40/2010) che ha introdotto l’obbligo di comunicazione. Una comunicazione che, si ricorda, se omessa, incompleta o inesatta, porta con se la sanzione da 258 a 2065 euro, elevata al doppio. Senza possibilità di invocare il cumulo giuridico nelle ipotesi di concorso, violazione e continuazione.
Fonte : IlFiscoOggi

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