Le donazioni sono spese deducibili oltre i confini nazionali

Il trattamento meno favorevole riservato alle donazioni transfrontaliere può dissuadere eventuali interessati dall’effettuarle. Ciò considerato, si ritiene che la normativa tedesca integri una restrizione ai movimenti di capitale di cui agli articoli 56 e 58 del TCE.

L’Avvocato Generale
Con queste conclusioni l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea, ha, pertanto, chiesto di estendere la deducibilità fiscale delle donazioni anche quando le stesse sono effettuate fuori dai confini nazionali. Giova, al riguardo osservare, che l’opinione dell’Avvocato Generale non vincola la Corte. Il compito dell’Avvocato Generale, che è organicamente inserito nella struttura della Cge, consiste nel proporre al giudice, in piena autonomia ed indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per cui è stato designato.

La domanda di pronuncia pregiudiziale
La Corte di Giustizia, sostanzialmente, è chiamata a stabilire se un dono in natura eseguito da parte di una persona residente in uno Stato membro nei confronti di un ente straniero riconosciuto di interesse generale nello Stato membro di origine, rientri nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato Ce sulla libera circolazione di capitali e, in caso affermativo, se lo Stato membro in cui risiede il donatore possa, senza commettere una violazione degli articoli 56 e 58 Tce, subordinare la deduzione fiscale di un tale dono alla condizione che il beneficiario sia un ente situato sul territorio nazionale. Nella causa C-318/07, la domanda è stata presentata dalla Corte tributaria suprema tedesca (Bundesfinanzhof) nell’ambito di una controversia tra un cittadino tedesco e l’Ufficio delle imposte di Lüdenscheid (Finanzamt Lüdenscheid).

L’origine del contenzioso
Il donante, cittadino tedesco, nella dichiarazione annuale dei redditi per l’anno 2003, ha chiesto come spesa straordinaria deducibile una donazione in natura, composta da biancheria da letto e da bagno nonché da deambulatori e automobiline per bambini. Tale donazione è stata effettuata a favore del Centro Popular de Lagoa (in Portogallo) per un valore totale di 18.180 euro. Il Centro Popular è una casa di riposo per anziani a cui è annesso un centro per l’infanzia ed è situato in una località dove il ricorrente possiede una abitazione, che utilizza personalmente tutti gli anni. Con avviso di accertamento 2003 il Finanzamt ha, tuttavia, rifiutato la deduzione richiesta per il motivo che l’ente portoghese (donatario) non è stabilito nel territorio della Germania. Esso ha, altresì, respinto come infondato il reclamo presentato dal ricorrente nel procedimento principale contro tale avviso. Il ricorso proposto da quest’ultimo dinanzi al Finanzgericht Münster è stato ugualmente respinto. Successivamente, il ricorrente ha proposto un ricorso per "Révision" dinanzi al Bundesfinanzhof.

La domanda
Il Bundesfinanzhof, investito in ultima istanza della controversia, ha chiesto alla Corte di Giustizia europea se una donazione riguardante beni di uso corrente sia soggetta al principio della libera circolazione dei capitali (nell’ambito di applicazione degli articoli 56-58 Tce) e se uno Stato membro (la Germania nel caso di specie) possa subordinare la deducibilità fiscale alla condizione che il beneficiario sia stabilito sul territorio domestico.

Le conclusioni dell’Avvocato Generale
Nelle conclusioni del 14 ottobre 2008, l’Avvocato Generale, ha preliminarmente rilevato che le donazioni in natura (mobili o immobili) sono classificabili come movimenti di capitali, sempre che i loro elementi costitutivi non si limitino al territorio di un unico Stato membro. La circostanza che la donazione sia avvenuta in forma di beni di uso corrente rileva soltanto come modalità di erogazione. Ricorda altresì che la maggior parte degli Stati membri accorda ai donatori agevolazioni fiscali, sotto diverse forme, che, riducendo il costo della donazione per il donatore, lo stimolano a ripetere il suo gesto. Il trattamento meno favorevole riservato alle donazioni transfrontaliere può, quindi, dissuadere eventuali altri soggetti interessati dall’effettuarle per cui, pare doversi ritenere che la normativa tedesca integri una restrizione ai movimenti di capitale.

Comparazione degli enti beneficiari
L’Avvocato Generale ha poi esaminato se il trattamento meno favorevole riservato alle donazioni transfrontaliere sia eventualmente giustificato dalla considerazione che gli enti beneficiari si trovino in situazioni differenti. In altri termini, il punto da accertare e se l’ente beneficiario straniero (portoghese), riconosciuto di interesse generale, si trovi in una situazione oggettivamente equivalente a quella di un ente di interesse generale nazionale (tedesco), che potrebbe beneficiare dell’esenzione fiscale secondo il codice tributario tedesco (Abgabenordnung), in funzione degli obiettivi che esso stesso persegue. Secondo l’opinione dell’Avvocato Generale, quando gli enti stabiliti all’estero hanno come obiettivo la promozione di interessi generali identici a quelli individuati dalla normativa domestica (tedesca) per beneficiare delle esenzioni (nel caso in esame l’aiuto all’infanzia e alle persone anziane) e soddisfano i requisiti imposti dalla normativa agli enti nazionali, le situazioni sono assolutamente comparabili. Tale valutazione, spetta alle autorità nazionali, inclusi i giudici.

La garanzia dei controlli fiscali
Infine l’Avvocato Generale ha verificato se il trattamento meno favorevole delle donazioni transfrontaliere possa essere giustificato dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali. Un motivo che, secondo la giurisprudenza della Corte europea, può fondare una restrizione all’esercizio delle libertà di circolazione. In linea di principio, nel diritto tedesco, se l’ente beneficiario è stabilito sul territorio nazionale, non spetta al donatore provare che esso gestisce la sua attività di interesse generale nel rispetto delle disposizioni statutarie. La Germania, per esempio, ha previsto che sia il beneficiario a compilare un formulario giustificativo e che il donatore allegherà poi alla propria dichiarazione dei redditi. Se l’ente è, invece, straniero occorrerebbe permettere al donatore di fornire documenti giustificativi, affinché le autorità fiscali nazionali possano verificare l’osservanza delle condizioni statutarie e di gestione effettiva imposte dalla normativa nazionale per il riconoscimento dello status di interesse generale. Da parte loro, le autorità fiscali avrebbero sempre la possibilità di rifiutare la deduzione qualora non ricevano giustificativi pertinenti o non siano in grado di verificare le informazioni trasmesse dal donatore. Conseguentemente, l’esclusione assoluta della possibilità di apportare prove sarebbe, secondo il parere dell’Avvocato generale, una misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di garantire l’efficacia dei controlli fiscali.

I meccanismi di cooperazione
Peraltro, il donatore potrebbe incontrare difficoltà a raccogliere le prove concernenti lo statuto e/o la gestione effettiva di un ente straniero. In tal caso, al fine di assicurare l’applicazione effettiva della libera circolazione dei capitali, le autorità di uno Stato membro dovrebbero cercare, senza peraltro essere costrette a sopportare oneri amministrativi eccessivi, di procurarsi tali prove nell’ambito dell’applicazione di una convenzione bilaterale in materia fiscale o con meccanismi di cooperazione fra le autorità degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (istituiti dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette). < br />

Boris Bivona – Nuovo Fisco Oggi

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