Cinque per mille, documentazione integrativa: istruzioni per l’uso

Gli enti esclusi dall’elenco dei beneficiari del 5 per mille per mancata o incompleta produzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono regolarizzare la propria posizione entro il 2 febbraio, come disposto dal “milleproroghe” (decreto legge 207/2008). Dettate le linee operative a direzioni regionali e uffici.

La proroga riguarda: – per l’esercizio finanziario 2006 (anno d’imposta 2005), gli enti che, pur avendo presentato entro i termini previsti la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato, per inadempienze di carattere procedurale sono stati inseriti nella lista dei soggetti esclusi dal beneficio, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia. In particolare, sono interessati gli enti del volontariato, le Onlus (disciplinate dall’articolo 10 del Dlgs 460/1997), le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7 della legge 383/2000; – per l’esercizio finanziario 2007 (anno d’imposta 2006), gli enti che hanno prodotto tempestivamente la domanda ma, sempre per errori di carattere procedurale, sono stati esclusi dal beneficio in sede di validazione delle loro posizioni. In particolare, la disposizione riguarda gli stessi soggetti indicati per il 2006, a eccezione delle fondazioni riconosciute.

Sono escluse dalla proroga le associazioni sportive dilettantistiche e le fondazioni nazionali di carattere culturale, che hanno già definito le proprie posizioni in base alle disposizioni contenute nel Dpcm del 24 aprile 2008.

Cosa devono fare i soggetti interessati
I rappresentanti legali dei soggetti esclusi per non aver presentato la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o perché prodotta in modo incompleto dovranno trasmetterla, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla direzione regionale delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell’ente.
La dichiarazione sostituiva va compilata secondo il modello allegato al Dpcm del 20 gennaio 2006 e corredata della fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che la sottoscrive.
I soggetti, invece, che hanno consegnato la dichiarazione sostitutiva oltre i termini prefissati originariamente non devono presentarne una nuova, a condizione che quella già prodotta possieda tutte le informazioni complete e sia accompagnata dalla fotocopia del documento del legale rappresentante.

Cosa faranno le direzioni regionali dell’Agenzia
Le direzione regionali:
entro il 28 febbraio 2009, esamineranno tutte le nuove dichiarazioni sostitutive trasmesse, completando così la fase di validazione delle posizioni dei relativi enti. Inoltre, valideranno la posizione degli organismi che avevano già presentato la dichiarazione sostituiva in maniera completa ma oltre i termini originariamente previsti, e che, per tale motivo, risultavano esclusi dall’elenco dei beneficiari. Le dichiarazioni sostitutive inviate a una direzione regionale non fiscalmente competente o a un ufficio locale sono considerate comunque valide. La documentazione ricevuta erroneamente dovrà essere inoltrata alla Dr competente
entro il prossimo 30 aprile, effettueranno i controlli amministrativi, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive dei soggetti la cui posizione sia stata validata
svolgeranno attività di informazione capillare sul territorio per consentire ai soggetti interessati di venire a conoscenza della possibilità di regolarizzare la propria posizione.

Alessandra Gambadoro – Nuovo Fisco Oggi

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