Imposte

Le imposte pagate all’estero a titolo definitivo da un consorzio con attività esterna possono essere portate in detrazione, pro-quota, dalle imprese consorziate residenti.
Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 368/E del 3 ottobre.

La questione
Frequentemente le imprese, per acquisire ed eseguire commesse all’estero, in particolare nel settore delle grandi opere, dove è necessaria una elevata e diversificata specializzazione, utilizzano lo strumento del consorzio, che consente ai singoli “partecipanti” di presentarsi sul mercato come un unico soggetto di dimensioni più rilevanti, facendo conseguire a ciascuna impresa una maggiore efficienza e lasciandone immutata la singola autonomia.

Quando il consorzio, che è un soggetto passivo Ires (articolo 73, comma 2, del Tuir), realizza all’estero i presupposti di una stabile organizzazione, viene sottoposto a tassazione per i redditi prodotti in quello Stato.

Il consorzio, che ha fisiologicamente un reddito imponibile pari a zero, non potrà recuperare le imposte pagate all’estero attraverso lo strumento del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 165 del Tuir. In questi casi, se la detrazione non spettasse alle imprese consorziate, si produrrebbe una doppia imposizione internazionale.

La soluzione
L’Agenzia ha risolto la questione partendo dall’analisi della natura del consorzio e dei rapporti con le consorziate, per giungere a individuare gli effetti economici e reddituali dell’attività consortile.

Con il contratto di consorzio (articolo 2602 cc) più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il consorzio, pur essendo costituito per l’esercizio di un’attività d’impresa, non ha un fine di lucro ma persegue uno scopo mutualistico.

Il consorzio che stipula il contratto per la realizzazione di un’opera all’estero agisce quale mandatario senza rappresentanza. Il rischio dell’attività grava sulle imprese consorziate così come il risultato economico che è acquisito a titolo originario in capo alle imprese.

Come già affermato nel passato dall’Amministrazione finanziaria (risoluzioni 1450/1976, 888/1986, 337/2002), il consorzio non consegue l’utile da distribuire alle imprese bensì riscuote il corrispettivo dal committente – che dal punto di vista contabile rappresenta una partita di giro – e lo ripartisce tra le imprese, per le quali tali corrispettivi costituiscono ricavi.

Va rammentato che già nel passato, con la risoluzione 122/1995, l’Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto alle singole imprese consorziate il diritto pro-quota alla detassazione del reddito prevista dalla “Tremonti-bis” (Dl 357/1994). Anche in quel caso era stata evidenziata, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione ai consorziati per investimenti fatti dal consorzio, la funzione strumentale di quest’ultimo rispetto a quella imprenditoriale, caratteristica distintiva, invece, dei soggetti consorziati.

In conclusione, nella risoluzione è stato affermato che l’elemento rilevante ai fini del riconoscimento del credito d’imposta estero è il concorso dei redditi prodotti all’estero alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente.
Le imposte estere pagate dal consorzio si riferiscono al reddito prodotto originariamente e direttamente dalle imprese consorziate alle quali spetta, pertanto, il credito d’imposta in proporzione alla loro partecipazione agli utili.

Emilia Trastullo – Fisco Oggi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *