Congressi in Paese Ue: per i servizi aggiuntivi l’Iva non sempre segue la prestazione principale

Gli eventi culturali-scientifici e le prestazioni di servizi specifici a essi connessi, organizzati dalla medesima società italiana in un altro Paese Ue, sono assoggettabili a Iva nello Stato membro in cui si svolge la manifestazione e non in quello in cui risiede l’ente promotore. Qualora però il soggetto che ha organizzato l’evento sia diverso da quello che eroga i servizi aggiuntivi, questi, ai fini della territorialità Iva, dovranno essere esaminati singolarmente.
Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 367/E del 3 ottobre, al quesito posto da una società italiana che si occupa di organizzazione di congressi di carattere medico-scientifico.

La società intende operare anche in altri paesi Ue, fornendo ai propri clienti due tipologie di prestazioni:

pacchetti comprendenti quote di iscrizione al congresso, fornitura di sala, impianti tecnici, servizi di hostess e di traduzione, noleggio dello spazio espositivo, eccetera
altri servizi (alberghi, hostess, ristorazione, pubblicità, eccetera).
L’azienda offre entrambe le categorie di servizi per congressi organizzati in proprio; nel caso di manifestazioni organizzate da terzi, invece, fornisce le prestazioni appartenenti al secondo gruppo.

La società istante ritiene che i servizi in questione possano essere compresi tra quelli culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi e ricreativi e simili indicati dall’articolo 7, quarto comma, lettera b) del Dpr 633/1972 e, quindi, vadano assoggettati a Iva nello Stato in cui vengono materialmente erogati e non in quello in cui risiede la società. Ciò varrebbe anche per le prestazioni erogate in occasione di manifestazioni organizzate da terzi in altri Stati, perché indispensabili per la realizzazione dell’evento.

Per quanto riguarda il primo punto, l’Agenzia concorda con la soluzione prospettata dal contribuente, specificando che i servizi resi in occasione di un evento scientifico dalla stessa società che lo ha organizzato, non sono "da considerare, ai fini Iva, territorialmente rilevanti in Italia e come tali andranno considerati fuori dal campo di applicazione dell’imposta", in base a quanto stabilito dal Dpr 633/1972 e dalla direttiva Ce 112/2006.
In particolare, la direttiva comunitaria specifica che la regola riguardante la rilevanza territoriale ai fini Iva vale anche per le prestazioni di servizi accessorie alle attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative.
Per quanto riguarda, invece, i servizi del secondo gruppo, resi dalla società per eventi organizzati da terzi, la posizione dell’Agenzia diverge da quella del contribuente. Essi, infatti, chiariscono i tecnici del fisco, non rientrano tra le prestazioni indicate dal Dpr perché rese da un soggetto terzo rispetto all’organizzatore del convegno e quindi da considerare come servizi aggiuntivi (albergo, servizi di ristorazione, eccetera) non indispensabili per la realizzazione dell’evento.
L’Agenzia, inoltre, sottolinea che, nel caso specifico, viene meno anche il carattere di accessorietà, perché la prestazione principale (l’evento) è resa da un soggetto diverso da quello che offre i servizi secondari. Non sussiste, quindi, il requisito della soggettività, indicato – dalla risoluzione 216/2002 – come fondamentale affinché un’operazione possa definirsi accessoria: "che avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale".

Alessandra Gambadoro – Fisco Oggi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *