Dichiarazione d’intento: il Provvedimento che approva un nuovo modello

Con il Provvedimento n.0213221 del 02 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per le dichiarazioni d’intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Il nuovo modello sarà utilizzato per le lettere d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. 

In particolare nel Provvedimento sono approvati:

  • il modello, con le relative istruzioni, per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, annesso al presente provvedimento. Il modello è composto dal frontespizio, che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d’intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente, e dal quadro A che contiene i dati relativi al plafond e l’impegno alla trasmissione telematica
  • le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

La dichiarazione d’intento deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline,
  • tramite i soggetti incaricati .

I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, la funzione a libero accesso per consentire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014 e modificato con provvedimento dell’11 febbraio 2015. Le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo.

Fonte: Fisco e Tasse

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