Conferimento e successiva cessione delle quote: non è abuso

Importante per molti professionisti è la sentenza n. 4162/36/2016 della Ctr Lombardia che ha confermato la tesi della CTP per cui non è abuso di diritto il conferimento delle quote in una new co e una successiva cessione delle stesse entro un breve lasso temporale.

La controversia

Una società di persone e i suoi soci, avevano ricevuto avvisi di accertamenti ai fini delle imposte dirette in quanto aveva conferito un ramo d’azienda in una società neo costituita e 19 giorni dopo, senza che la newco avesse posto in essere alcun rapporto economico, le quote erano state cedute con conseguente tassazione della plusvalenza al 40% dell’importo anzichè sul 100%.

L’Agenzia delle Entrate sosteneva infatti che il brevissimo periodo intercorso tra il conferimento alla newco ed il successivo trasferimento dell’intera partecipazione dovesse essere riqualificata come cessione di ramo di azienda con la conseguente tassazione dell’intera plusvalenza realizzata. L’ufficio riteneva l’operazione posta in essere dalla società come elusiva.

I contribuenti invece ritenevano che essendo l’acquirente delle quote un soggetto terzo, lo scopo dell’operazione non era unicamente ottenere un risparmio d’imposta, anche in applicazione del principio della libertà dell’imprenditore di scegliere le modalità di attuazione delle operazioni aziendali.

La CTP appoggiava la tesi dei contribuenti, e l’Agenzia delle Entrate propone appello in CTR ribadendo i motivi di cui sopra.

La sentenza

 Per la CTR della Lombardia, le impugnative dell’Ufficio non sono fondate e non consente “la disapplicazione dell’articolo 176 in ragione delle modalità seguite per realizzare il conferimento d’azienda secondo i valori fiscali e la sucessiva cessione delle quote, ed in particolare, del breve lasso di tempo intercorso tra le due operazioni, essendo il beneficio della non imponibilità parziale della plusvalenza l’effetto e. spressamente voluto dal legislatore”, pertanto è improprio invocare l’articolo 37-bis del Dpr 600 per riqualificare le due operazioni.

Fonte: Fisco e Tasse

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