Atti da controlli automatizzati.

La sanzione del 30%, prevista per i 36-bis e 54-bis, prevale su quella ad hoc nei casi di compensazioni indebite
Le compensazioni “indebite” rilevate nell’ambito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni scontano la sanzione del 30%. Non quella – che può variare dal 100% al 200% – introdotta “ad hoc” dal decreto legge 185/2008 per punire l’utilizzo in F24 di crediti inesistenti.

E’ in sintesi uno dei chiarimenti arrivati dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 10 maggio, tutta incentrata sui profili sanzionatori collegati alle attività degli uffici finanziari da 36-bis (per le imposte sui redditi) e da 54-bis (per l’Iva).

Il controllo automatizzato
Le due norme – inserite, rispettivamente, nel Dpr 600/1973 e nel Dpr 633/1972 – disciplinano l’attività di “liquidazione dei tributi” dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Un controllo che riguarda anche la verifica della rispondenza fra compensazioni effettuate e crediti d’imposta dichiarati e utilizzati.

“Corto circuito” apparente
A fronte della stessa violazione, quindi, sono previste sanzioni diverse, a seconda che l’addebito passi attraverso l’atto di recupero – previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 311/2004 – o le risultanze del controllo automatizzato della dichiarazione. Per le seconde, infatti, la norma applicabile è chiara. Il riferimento è all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 che, nel fissare la misura della sanzione al 30%, ne estende espressamente l’applicazione – oltre che “istituzionalmente” a ogni importo non versato o versato in ritardo – anche ai casi “di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Comunicazione blocca ravvedimento
L’altra precisazione contenuta nella circolare n. 18/E (e sempre relativa alle conseguenze degli accertamenti da 36-bis e 54-bis) riguarda i casi in cui la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato preceda la scadenza del termine a disposizione del contribuente per sfruttare il “ravvedimento lungo”. L’articolo 13 del Dlgs 472/1997 prevede, infatti, la riduzione a un ottavo delle sanzioni (la misura era pari a un decimo per le violazioni commesse fino al 31 gennaio scorso) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. La stessa norma, però, chiude la strada al beneficio nel caso la violazione sia stata già constatata, siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, oppure “altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
Di fatto, quindi, la comunicazione di irregolarità blocca il ravvedimento.
L’Agenzia delle Entrate ha comunque puntualizzato che lo stop opera esclusivamente con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito del controllo automatizzato. Il contribuente potrà, cioè, ancora sanare quelle violazioni non rilevabili ex articoli 36-bis del decreto sull’accertamento delle imposte sui redditi (Dpr 600/1973) o 54-bis del decreto “Iva” (Dpr 633/1972). Per un’eventuale mancata dichiarazione di un reddito oppure una irregolarità che configuri una dichiarazione infedele, quindi, il contribuente potrà ancora fruire del ravvedimento operoso. A meno che – la regola non cambia – non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali egli abbia avuto formale conoscenza.
Fonte : IlFiscoOggi

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