L’obbligo da parte del committente di comunicare i rapporti di collaborazione non esonera il collaboratore dall’iscrizione all’INPS

L’obbligo di comunicare, da parte dei committenti, l’instaurazione dei rapporti comportanti l’iscrizione alla Gestione separata dei collaboratori e degli associati in partecipazione, in base al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, non fa venir meno in capo al collaboratore l’obbligo di iscrizione all’Inps. Lo precisa l’Istituto con il messaggio n. 7505 di ieri. Richiamato l’articolo 1, comma 1180, della legge 296/2006 che stabilisce anche che in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è collocata la sede di lavoro.
L’obbligo a carico del lavoratore coincide con l’inizio del primo rapporto di collaborazione.

Da Il Sole 24 Ore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *