Il Cud apre al recupero dei bonus a conguaglio

Come ogni anno l’agenzia delle Entrate aggiorna le istruzioni per la compilazione del certificato al fine di gestire le novità normative che hanno efficacia nel periodo di imposta di riferimento (2009).

In analogia al recupero del credito di imposta per le famiglie numerose, è stato poi istituito il nuovo campo 40 per accogliere la trattenuta effettuata dal sostituto di imposta in sede di conguaglio per effetto di un recupero del credito di imposta per i canoni di locazione.

Una novità del 2009 riguarda la gestione fiscale dei contribuenti della regione Abruzzo. Nella parte A dei dati generali, nel punto n, «Eventi eccezionali», è stato inserito il nuovo codice 3, che si riferisce ai contribuenti residenti al 6 aprile 2009 «nei comuni della provincia dell’Aquila colpiti dal sisma e peri quali sono stati sospesi, dalla stessa data fino al 30 novembre di quest’anno, i termini per gli adempimenti fiscali».

Sul punto si ricorda che l’agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa deI 7 agosto scorso, ha preso atto che il Consiglio di Stato (con l’ordinanza 3929 del 29luglio scorso) ha sospeso l’ordinanza 3780 del 6 giugno 2009, nella parte in cui la stessa aveva fissato al 30 giugno 2009 il termine ultimo della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i contribuenti che alla data del 6 aprile2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune della provincia dell’Aquila, diverso da quelli maggiormente colpiti dal sisma (articolo i, comma 2, del decreto legge 39/2009). Resta ora da capire quali saranno gli sviluppi del contenzioso affmché i sostituti di imposta possano compilare correttamente il certificato.

È defmitivo, invece, l’obbligo di versamento delle imposte per i contribuenti residenti al31ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e Foggia danneggiati dal terremoto.

E stata apportata una modifica solo grafica alla sezione «Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro» per effetto delle modifiche previste dalla legge 2/2009 che ha prorogato il beneficio fiscale (detassazione del 120%) solo per le somme erogate per incrementare la produttività del lavoro entro il limite complessivo di 6mila euro. Si ricorda clhe il beneficio spetta sbio ai lavoratori che nel 2008 hanno avuto un reddito non superiore a 35miila euro.

Il Cud arriva allle porte del nuovo adempimento fiscale relativo alla trasmissione mensile dei dati fiscali: che, in base alla norma introdotta dalla Finanziaria 2008 (articolo i, comma rn, della legge 244/2007) e prorogata dal decreto legge 207 del 2008, deve entrare in vigore dal 1° gennaio 2010. Ma sulla quale si attendono ancora indicazioni ufficiali.

Fonte: De Fusco Enzo – Sole 24 Ore di giovedì 8 ottobre 2009, pagina 37

 

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