Versamento ritenute e sanzioni: circolare INL

L’ispettorato del lavoro INL  ha emanato  una importante circolare di chiarimenti sulle modalità di calcolo delle ritenute non versate , ai fini  della defnizione della sanzione (amminsitrativa o penale),   con cui disattende il dettato ministeriale e accoglie invece quanto stabilito recentemente dalla Cassazione.

In sostanza la circolare n. 8376  del 25.9. 2017 afferma che il periodo su cui calcolare il tetto massimo di ritenute non versate (pari a 10 mila euro), oltre il quale l’illecito diventa reato, non è l’anno solare ( calcolato a partire dal 16 gennaio al 16 gennaio successivo,  data di versamento dei contributi)  bensi dal 16 febbraio  data di versamento contributivo del primo mese dell’anno in cui si verifica l’omissione  fino alla scadenza dell’ultimo (dicembre ) che si effettua 16 gennaio dell’anno dopo . Si fa riferimento quindi al principio di competenza e non a quello di cassa come spiegato dalla Cassazione penale nella sentenza  n. 39887 2017 .

Va ricordato che l’eventuale superamento del tetto di 10 mila euro di ritenute non versate concretizza l’illecito penale punibile con la reclusione fino a tre anni  e multa fino a 1032 euro. Al disotto di tale soglia si applica invece la sanzione amministrativa  da 10 a 50mila euro.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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