Terremoto, in Gazzetta nuova legge per la ricostruzione

E’stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, la Legge n. 45 del 7 aprile 2017, di conversione del Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante:  «Nuovi  interventi  urgenti  in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e  del 2017»  che definisce  misure di accellerazione degli interventi e ulteriori  finanziamenti previsti per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto.

In  materia lavoro, l’ articolo 15 della legge detta  alcune disposizioni per il sostegno e lo sviluppo  delle  aziende  agricole, agroalimentari e zootecniche e anche per le regioni del Sud colpite da eccezionali eventi atmosferici lo scorso gennaio. In particolare

  1.    Vengono garantiti  quasi 23 milioni di euro per il  sostegno  alla  ripresa dell’attività  produttiva  del  comparto  zootecnico  nei  territori interessati dagli eventi sismici ,  2  dei quali  destinati al settore equino. Le risorse  saranno anticipate  dall’Agenzia per  le erogazioni in agricoltura (AGEA)e successivamente reintegrate,  entro  il  31  dicembre 2018,  dalle  Regioni  Abruzzo,  Marche,  Lazio  ed Umbria, con assunzione  da  parte  dello  Stato  della quota di cofinanziamento regionale  (decreto-legge n. 189 del 2016).
  2.  Per gli anni 2017 e  2018,  la    agevolazioni  previste dall’articolo  10-quater,  comma  1,  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,  saranno rivolte principalmente alle imprese  delle zone colpite
  3.  Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonche’  nelle  Regioni  Basilicata,  Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito  danni a causa  delle  avversita’  atmosferiche  di  eccezionale  intensita’ avvenute nel periodo dal 5 al  25  gennaio  2017, prive di  polizze assicurative possono accedere agli interventi previsti  all’articolo  5  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  4. Per le regioni del Sud è previsto inoltre  un contributo  pari a 1 milione di euro per  la  riduzione  degli  interessi maturati nell’anno 2017 per operazioni di credito agrario . Inoltre tali regioni    possono   deliberare   la   proposta   di   declaratoria   di eccezionalita’ degli eventi entro  novanta giorni dalla data di entrata in  vigore della legge .
  5.  La dotazione del fondo  di  solidarieta’  nazionale  di  cui all’articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del  2004  e’ incrementata di 15 milioni  di  euro  per  l’anno  2017.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *