Smart working: le novità del DDL

Il disegno di legge su lavoro autonomo e smart working  appena approvato dal Parlamento,  definisce nel dettaglio la disciplina “minima” del lavoro agile   che è già in uso in molte realtà grazie ad accordi aziendali o territoriali  , alla quale viene dato ora sostegno normativo per garantire garanzie omogenee per i lavoratori in tutto il territorio nazionale. In sostanza consente di introdurre anche nel lavoro dipendente uno spazio di “autonomia” previo specifico accordo tra le parti. 

Le indicazioni della nuova legge sono le seguenti:

  • Il lavoro agile o smart working non è una nuova modalità contrattuale ma una “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” che il lavoratore sceglie volontariamente. 
  • Le modalità vanno concordate in dettaglio tra le parti nell’accordo che deve avere forma scritta 
  •  la prestazione puo essere  eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orari di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  •  l’attività lavorativa può essere svolta tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici , e si puo specificare  nell’accordo se essi sono messi a disposizione dal datore di lavoro o dal lavoratore;Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento
  •  quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi  o un luogo  prefissato.
  • al lavoratore che lavora con queste modalità deve essere  garantita la stessa retribuzione e contribuzione dei colleghi che lavorano in azienda con le stesse mansioni;
  • Deve essere definito un orario complessivo di lavoro oltre il quale il lavoratore ha diritto alla disconnessione da tutti gli strumenti tecnologici che lo tengono in contatto con l’azienda
  • la tutela della sicurezza e della salute  è sempre a carico del datore di lavoro e comprende la garanzia contro gli “infortuni in itinere”

Le legge affida dunque ampio spazio alla contrattazione individuale ma non esclude la possibilità di accordi collettivi. I molti accordi di secondo  livello già stipulati negli ultimi anni testimoniano l’interesse per un sistema che, almeno in teoria,  coniuga vantaggi sia per le aziende che per i lavoratori . In particolare:

  • consente ai LAVORATORI di conciliare esigenze di vita e lavoro e di lavorare per obiettivi, organizzando  il proprio lavoro con maggiore autonomia e maggiore soddisfazione
  • consente alle AZIENDE di  avere lavoratori  piu motivati e meno stressati  e di razionalizzare gli spazi.

Le difficoltà, evidenziate anche da alcuni relatori, saranno probabilmente legate alla  gestione pratica  degli orari di lavoro e della sicurezza negli spostamenti

Fonte: Fisco e Tasse

 

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