Scia: le attività per cui è necessaria da giugno 2017

Nella G.U. n. 277 del 26 novembre 2016 è stato pubblicato  il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, il quale individua le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o  di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o di autorizzazione. Se prevista anche in materia di pubblica sicurezza, la S.C.I.A. produce gli effetti della relativa autorizzazione ai sensi del R.D. n. 773/1931. Il decreto entra in vigore l’11 dicembre 2016.
Le Regioni e gli enti locali devono adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs. n. 222/2016 entro il 30 giugno 2017  per disciplinare di conseguenza  i procedimenti amministrativi delle seguenti attività :
– commercio;
– somministrazione di alimenti e bevande;
– strutture ricettive e stabilimenti balneari;
– attività di spettacolo o intrattenimento;
– sale giochi;
– autorimesse;
– distributori di carburante;
– officine di autoriparazione (meccanici, carrozzerie e gommisti);
– acconciatori ed estetisti;
– panifici;
– tintolavanderie, arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa;
– autoscuole;
– scuole nautiche;
– centri di revisione di veicoli a motore;
– facchinaggio;
– allevamento, stalle di sosta, produzione di latte crudo;
– impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
– asili nido;
– agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni, di recupero stragiudiziale dei crediti e d’affari.

Le amministrazioni locali possono ampliare le attività non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificità territoriali, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.
Il decreto comunque prevede che la tabella A possa essere integrata e completata anche con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Semplificazioni in materia edilizia

In materia edilizia in particolare il decreto  modifica il  testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).Tra le novità si prevede che vengano cancellate la Denuncia di inizio attività (Dia) e la Comunicazione di inizio lavori (Cil).  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dovrà essere  emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per la semplificazione  che contenga l’elenco delle principali opere edilizie, chiarendo in particolare quali saranno sottoposte, alternativamente, alle diverse procedure che vengono confermate:

  • Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA);
  • Segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire;
  • Rilascio dell’agibilità con la relativa documentazione da allegare.

Il decreto prevede inoltre che i Comuni  debbano fornire  la  consulenza funzionale all’istruttoria. L’unico pagamento dovuto saranno i diritti di segreteria.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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