Scadenza di consegna della Certificazione Unica al lavoratore

La Certificazione Unica 2018 dei sostituti d’imposta deve essere consegnata al percettore del reddito entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati (c.d. Certificazione unica sintetica).

Nel caso il rapporto di lavoro sia cessato nel corso dell’anno la certificazione deve essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.

Deve essere consegnato il Modello di Certificazione Unica Sintetica che rappresenta una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.).

La certificazione deve essere consegnata in duplice copia e deve contenere:

  • i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati
  • i redditi di lavoro autonomo
  • le provvigioni
  • i redditi diversi
  • i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento  presso terzi
  • le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio
  • le altre indennità e interessi.

La certificazione può essere trasmessa anche in formato elettronico, purché sia garantita al percettore la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Resta in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea. (Ris. n. 145 del 21/12/06).

Gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2018 in forma cartacea.

La certificazione deve attestare i redditi corrisposti nell’anno da indicare nell’apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

Ricordiamo che entro il 7 marzo 2018, gli stessi sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2017 dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (CU ordinaria).

Fonte: Fisco e tasse

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