Le aliquote INPS 2014 per artigiani, commercianti e gestione separata

inpsPari al 22,20% e al 22,29% le aliquote, rispettivamente, per artigiani e commercianti. Invece, per gli iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme previdenziali, contribuzione al 27,72% se liberi professionisti, al 28,72% per collaboratori e figure assimilate.
Con le circolari 18 e 19 del 4 febbraio, l’Inps fornisce, tra l’altro, i minimali e massimali imponibili di reddito annuo e termini e modalità di pagamento.

Il 22,20% è stato raggiunto applicando il progressivo aumento annuale dello 0,45% stabilito dal “Salva Italia” (Dl 201/2011) con l’obiettivo di arrivare gradualmente alla quota di 24 punti percentuali. Ai commercianti, poi, si aggiunge lo 0,09%, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

L’incremento dell’aliquota del 22% per i lavoratori iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, è stata invece fissata dalla Stabilità 2014 (articolo 1, comma 491, legge 147/2013), che, tra l’altro, ha mantenuto al 27% quella per i liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, e confermato il programmato innalzamento di un punto, quindi al 28%, dell’aliquota per tutti gli altri soggetti (ad esempio, venditori porta a porta e associati in partecipazione).
Rimanendo nell’ambito della gestione separata, la circolare 18 conferma anche, per gli iscritti non pensionati o non assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per finanziare l’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.

In sostanza, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata dell’Inps per il 2014 sono:

Liberi professionisti Aliquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,72%
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 22%
Collaboratori e figure assimilate Aliquote
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 28,72%
titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 22%
Tutte le aliquote di cui parliamo sono strettamente collegate al reddito. Quanto dichiarato al Fisco rappresenta, infatti, il punto di partenza ai fini del calcolo del quantum contributivo.
Quindi, rimanendo nell’ambito della gestione separata, nella circolare 18/2014 sono fissati il massimale annuo di reddito (pari a 100.123 euro) e il minimale per l’accredito contributivo (15.516 euro).
In sostanza: gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 22% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo di 3.413,52 euro, quelli con aliquota del 27,72% o del 28,72% avranno l’accredito annuale con un contributo rispettivamente pari a 4.301,03 euro (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici) e a 4.456,19 euro (di cui 4.344,48 ai fini pensionistici).

Ma chi paga effettivamente i contributi, ad esempio, nei casi in cui ci sia un committente e un collaboratore? Ebbene, nulla è cambiato: il primo versa due terzi, il secondo un terzo.
Diversa, invece, l’ipotesi di associazione in partecipazione: qui la ripartizione tra associante e associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 e al 45% dell’onere totale.
Il versamento va eseguito con il modello F24 telematico:

  • dal committente o dall’associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso
  • dal professionista entro il termine delle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Artigiani e commercianti
Con la circolare 19/2014, l’Inps si occupa, poi, degli artigiani e dei commercianti fissando, come detto, la nuova aliquota del 22,20% (22,29% per i commercianti) e gli aumentati valori del minimale e massimale di reddito, rispettivamente a 15.516 e a 76.718 euro, per coloro che si sono iscritti all’Inps prima dell’1 gennaio 1996, ovvero a 100.123 euro se iscritti a partire da quella data.
Confermati, inoltre, gli sconti per gli over 65 e gli under 21.

Per quanto riguarda la contribuzione Ivs, superato il tetto del minimale, le percentuali viste sono applicabili fino a un reddito d’impresa 2013 pari a 46.031 euro; superata tale soglia, all’eccedenza va applicata l’aliquota maggiorata di un punto di percentuale.
Tale importo, denominato “contributo a conguaglio”, sommato a quanto dovuto per il minimale, va considerato come acconto per il totale del reddito d’impresa prodotto nel 2014 e va versato secondo i tempi e le modalità previste per le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Il calendario dei versamenti
Per i contributi dovuti sul minimale, le scadenze da tenere d’occhio sono: 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015. Per quelli dovuti sulla quota di reddito che supera il minimale, i termini sono gli stessi previsti per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2013, primo e secondo acconto 2014).
Il mezzo e il canale sono sempre gli stessi: il modello F24, la via telematica.

L’Inps, infine, ricorda che, accedendo al “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”, i contribuenti interessati potranno trovare le informazioni e i dati utili per il pagamento dei contributi. La sezione è “Dati del mod. F24”.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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