Istanza di rottamazione delle cartelle di pagamento entro il 21 gennaio 2017

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

  1. delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  2. di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonchè di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il contribuente che decide di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli, dovrà inviare entro il 21 gennaio 2017 (90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge del 22.10.2016 n. 193) e dato che il 21 cade di sabato e il termine slitta al lunedì 23 gennaio 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che Equitalia ha pubblicato sul proprio sito internet.

Nell’istanza il contribuente dovrà indicare anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 4, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l’istanza, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Non vi sono distinzioni neppure in ordine all’ente impositore, perché vi rientrano, tra l’altro, anche i tributi comunali e regionali.

Sono espressamente esclusi:

  • le risorse comunitarie, come i dazi e le accise;
  • l’Iva all’importazione;
  • le somme recuperate per aiuti di Stato;
  • i crediti da condanna della Corte dei conti;
  • le sanzioni pecuniarie di natura penale;
  • le sanzioni per violazioni al Codice della strada ma attenzione perché per queste ultime la definizione è ammessa ma unicamente in relazione alle somme aggiuntive alla sanzione.

Come e quando pagare

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  1. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
  2. mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamentotramite domiciliazione sul c/c;
  3. presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Fonte: Fisco e Tasse

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