Finanziamenti agevolati: stabiliti i nuovi codici tributo F24

L’articolo 5 del DL 198/2016 stabilisce che i contributi previsti per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danno, in relazione agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia, sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato. In proposito “In relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti (…)”.
In particolare, il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento mediante l’istituto della compensazione senza l’applicazione del limite”. Le predette somme sono recuperate dal soggetto finanziatore anche mediante la cessione del credito.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta di cui trattasi, si istituisce il seguente codice tributo:

  •  “6878” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – sisma centro Italia – art. 5, comma 5, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento, espresso nella forma “AAAA”.

Nella seconda parte della risoluzione viene istituito il codice tributo previsto dalla legge di stabilità 2016 per la concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato. Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta di  si istituisce il seguente codice tributo:

  •  “6879” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – eventi calamitosi – art. 1, comma 424, legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento, espresso nella forma “AAAA”.

Infine per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata, si utilizzano gli stessi codici tributo istituiti per il recupero in compensazione del credito d’imposta, indicando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati” del modello F24. Nel campo “anno di riferimento”, è indicato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento agevolato, nel formato “AAAA”.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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