Erogazioni liberali a favore di trust per la beneficienza: la deducibilità 2016

La Legge “Dopo di noi” prevede una serie di agevolazioni in favore dell’assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, che si sostanzia in una condizione di minoranza psicofisica, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. La disabilità grave deve accompagnarsi, in alcune ipotesi, all’assenza di sostegno familiare.

Le erogazioni liberali effettuate a favore di Trust che operano nell’ambito della beneficienza e a vantaggio dell’assistenza e della cura delle persone affette da grave disabilità sono deducibili dal reddito a decorrere dal periodo d’imposta 2016, con effetti già sul Modello 730/2017. In particolare saranno deducibili dal reddito imponibile del soggetto privato (anche diverso dalla persona fisica), le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito posti in essere nei confronti dei Trust o dei fondi/vincoli in esame, entro il duplice limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e fino a 100.000 euro l’anno.

Nella dichiarazione 730/2017, l’erogazione dovrà essere indicata nel quadro E, sezione III “Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo” e in corrispondenza del rigo “E 26” e:

  • in Colonna 1 si dovrà indicare il codice che identifica l’onere sostenuto ossia il codice “12”, identificativo delle erogazioni liberali, donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di Trust o fondi speciali. Queste liberalità possono essere dedotte nei limiti sopra citati se erogate in favore di:
    • Trust;
    • fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficienza.
  • in Colonna 2 va invece riportato l’importo effettivamente versato entro il limite massimo di 100.000 euro.

Fonte: Fisco e Tasse

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