Erogazioni liberali a favore di trust per la beneficienza: la deducibilità 2016

La Legge “Dopo di noi” prevede una serie di agevolazioni in favore dell’assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, che si sostanzia in una condizione di minoranza psicofisica, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. La disabilità grave deve accompagnarsi, in alcune ipotesi, all’assenza di sostegno familiare.

Le erogazioni liberali effettuate a favore di Trust che operano nell’ambito della beneficienza e a vantaggio dell’assistenza e della cura delle persone affette da grave disabilità sono deducibili dal reddito a decorrere dal periodo d’imposta 2016, con effetti già sul Modello 730/2017. In particolare saranno deducibili dal reddito imponibile del soggetto privato (anche diverso dalla persona fisica), le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito posti in essere nei confronti dei Trust o dei fondi/vincoli in esame, entro il duplice limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e fino a 100.000 euro l’anno.

Nella dichiarazione 730/2017, l’erogazione dovrà essere indicata nel quadro E, sezione III “Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo” e in corrispondenza del rigo “E 26” e:

  • in Colonna 1 si dovrà indicare il codice che identifica l’onere sostenuto ossia il codice “12”, identificativo delle erogazioni liberali, donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di Trust o fondi speciali. Queste liberalità possono essere dedotte nei limiti sopra citati se erogate in favore di:
    • Trust;
    • fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficienza.
  • in Colonna 2 va invece riportato l’importo effettivamente versato entro il limite massimo di 100.000 euro.

Come chiarito nella Circolare 7/e del 4 aprile 2017, il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso in cui non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Fonte: Fisco e Tasse

 

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