Depositi IVA: pubblicato il decreto con le prime regole operative

Le recenti novità che hanno interessato la disciplina dei depositi Iva, introdotte dal Dl 193/2016 (decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017 – articolo 4, commi 7 e 8) hanno reso necessaria l’adozione di regole operative, pubblicate nel Decreto del 23 febbraio 2017 che disciplina le modalità e i casi di prestazione della garanzia da parte dei soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti in deposito IVA.

Si ricorda che i depositi Iva sono stati introdotti dalla legge 28/1997, in attuazione della normativa europea in materia di semplificazioni relative all’imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e la relativa disciplina, è regolata dall’articolo 50-bis, Dl 331/1993. La loro funzione è quella di agevolare gli scambi di beni in ambito intracomunitario, consentendo il trasferimento della merce da un paese membro all’altro senza assoggettare a imposta i singoli passaggi, ovvero rispetto a determinate operazioni effettuate mediante l’introduzione dei beni nel deposito, l’Iva, ove dovuta, viene assolta dall’acquirente finale solo al momento dell’estrazione dei beni dal deposito stesso, attraverso l’inversione contabile.

Per i soggetti che procedono all’estrazione di beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 331 del 1993, l’imposta è dovuta a norma dell’art. 17, secondo comma, del dpr 633/1972, qualora sussistano i seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente:

  1. presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;
  2. esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;
  3. assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non e’ stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;
  4. assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dall’art. 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La sussistenza di tali requisiti di affidabilità sono attestati dal soggetto che procede all’estrazione attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Bozza con istruzioni) ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In assenza dei requisiti sopra indicati l’imposta è dovuta a norma dell’art. 17, secondo comma, del dpr 633/1972, previa prestazione della garanzia a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione.

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Fonte: Fisco Oggi

 

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