Dal 2017 spesometro annuale sostituito da comunicazioni trimestrali

Nel decreto legge 193 del 22.10.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 24 ottobre è stato modificato l’articolo 21 del D.L 78/2010 prevedendo che i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture

  • emesse
  • ricevute e registrate

nel trimestre di riferimento, ivi comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.

La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio. Di seguito una tabella delle date di scadenza dell’invio telematico dei dati delle fatture e delle rispettive variazioni per il periodo d’imposta 2017.

Comunicazione dati, fatture e variazioni per l’anno di imposta 2017

Trimestre

Data di scadenza

I° (gennaio-febbraio- marzo)

31 maggio 2017

II° (aprile-maggio-giugno)

31 agosto 2017

III° (luglio-agosto-settembre)

30 novembre 2017

IV ° (ottobre-novembre- dicembre)

28 febbraio 2018

Le modalità con cui devono essere inviati i dati all’Agenzia delle Entrate devono essere stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia, ma in base all’articolo 4 del D. L 93/2016 sicuramente devono essere trasmessi:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • la data ed il numero della fattura;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota applicata;
  • l’imposta;
  • la tipologia dell’operazione.

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