Consultazioni ipotecarie e catastali gratuite: la Circolare dell’Agenzia

L’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento: è questo quanto previsto dall’articolo 6 comma 5-quater, del Decreto Legge 161/2012. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 3/2017 ha fornito chiarimenti su questi aspetti.

L’accesso telematico al servizio di consultazione “personale” è possibile sia per le persone fisiche che per quelle non fisiche (società, enti, ecc.), in particolare:

  • le persone fisiche possono accedere direttamente ai servizi Fisconline/Entratel mediante le credenziali di autenticazione alla piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate e l’indicazione del codice PIN;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti pubblici o privati, associazioni), registrate ai medesimi servizi, possono accedere alle informazioni tramite i soggetti incaricati.

L’accesso al servizio di consultazione avviene esclusivamente in base al codice fiscale del soggetto richiedente e la ricerca viene eseguita a livello nazionale.
A seguito della richiesta, il sistema fornisce in risposta l’elenco degli “omocodici” reperiti (soggetti presenti nelle banche dati catastale o ipotecaria con lo stesso codice fiscale, ma con dati anagrafici/denominazione differenti); una volta selezionato il soggetto di interesse, è possibile visualizzare la lista delle province in cui si trovano i beni di cui lo stesso risulta all’attualità “intestatario catastale”.

In questa fase è possibile richiedere la visura per soggetto, che viene eseguita a livello provinciale e con riferimento all’attualità. Selezionata una provincia, viene visualizzato l’elenco degli immobili, censiti al catasto terreni e al catasto fabbricati, con possibilità di richiedere:

  • la visura catastale relativa alla particella di terreno o all’unità immobiliare urbana selezionata (“Visura per immobile attuale”, “Visura per immobile storica”, “Visura della mappa”, “Visura planimetrica”);
  • l’ispezione ipotecaria, relativa alla particella di terreno o all’unità immobiliare urbana selezionata.

La richiesta di consultazioni personali può peraltro essere avanzata dall’avente diritto anche per il tramite del coniuge o di parenti e affini entro il quarto grado – ovvero del dipendente, per le persone giuridiche – facendo ricorso alle forme “semplificate” di procura previste dall’articolo 63 del DPR 600/73.

Con la circolare n. 4/T del 2012 l’Agenzia ha chiarito quali consultazioni si considerano “personali”, specificando che

  1. le visure catastali. requisito correlato alla circostanza che il soggetto richiedente sia iscritto negli atti del catasto e risulti riportato, al momento della richiesta, fra gli intestatari catastali degli immobili oggetto di consultazione.
  2. le ispezioni ipotecarie, il requisito soggettivo si ricava dalla circostanza che, nei registri immobiliari, il Richiedente risulta l’attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà – o di altro diritto reale di godimento – sul bene cui l’ispezione è riferita.

Per individuare la “titolarità attuale” si avrà riguardo alla presenza di trascrizioni “a favore” del Richiedente, relative ad atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, e all’assenza di successive formalità che comportino il trasferimento del medesimo immobile.

Un’ipotesi particolare riguarda gli acquisti fatti in regime di comunione legale, quando nel relativo atto è intervenuto solo uno dei coniugi e la voltura e la trascrizione sono state fatte solo “a favore” di quest’ultimo . In questi casi – è stato chiarito – la visura o l’ispezione “personali” potranno essere eseguite in esenzione relativamente ai beni acquistati in regime di comunione legale, essendo i beni stessi di titolarità di entrambi i coniugi, per effetto di tale peculiare regime patrimoniale. Le medesime considerazioni, possono essere svolte anche nei confronti delle parti dell’unione civile ovvero dei soggetti che, sottoscritto un contratto di convivenza, hanno scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Fonte: Fisco e Tasse

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