Comunicazione IVA 2017: non si salva neanche il documento riepilogativo

In merito alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, è stata pubblicata la Circolare 1/e del 07.02.2017 con i primi chiarimenti. Com’è noto, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 127/2015 ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

L’opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

Si ricorda che per il 2017 – primo anno di attuazione della disposizione in esame – l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.

Un chiarimento di rilievo contenuto nel documento di prassi, riguarda il “documento riepilogativo” in quanto è stato chiarito che anche in quel caso le fatture devono essere comunicate singolarmente.

In particolare “l’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/ 2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo: conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.

Fonte: Fisco e Tasse

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