Società di capitali alla verifica dell’operatività

Una delle fasi più ostiche nella chiusura del bilancio 2009 e nella compilazione di Unico 2010 è costituita dalla verifica dell’operatività. Si tratta di un passaggio con implicazioni rilevanti e a cui le società difficilmente possono sottrarsi.

Le società di comodo
L’articolo 30 della legge 724/1994 definisce come non operative le società con un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze, proventi non straordinari inferiore all’importo che risulta applicando determinati coefficienti di redditività al valore degli immobilizzi. La verifica va effettuata assumendo tutti i valori in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. Il valore dei beni acquistati o ceduti nell’esercizio deve essere ragguagliato a periodo e viene inoltre assunto al lordo delle quote di ammortamento e comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione.
Particolarmente critica può essere la voce altre immobilizzazioni (rigo RF79, Unico 2010), che si riferisce a immobilizzazioni materiali e immateriali, diverse da quelle indicate nei righi precedenti. Queste ultime comprendono anche i costi pluriennali capitalizzati, come si ha per le spese di impianto. La differenza tra beni immateriali e costi pluriennali capitalizzati consiste nel fatto che mentre i primi rilevano sempre al costo storico al lordo delle quote d’ammortamento, i secondi rilevano al netto delle quote d’ammortamento, sicché una volta che siano stati completamente ammortizzati non incidono più ai fini dell’operatività. Altro elemento che desta qualche dubbio è costituito dalla voce crediti, da indicare al rigo RF75 e soggetto a percentuale del 2 per cento. Non vi rientrano, infatti, né i crediti commerciali né i depositi bancari; rilevano solo i crediti di finanziamento idonei a produrre interessi o comunque componenti positivi di reddito. Ulteriore argomento a cui prestare attenzione in sede di compilazione è quello dei beni situati in piccoli comuni (sotto i 1.000 abitanti) per i quali è previsto (rigo RF80) un coefficiente di particolare favore pari all’1 per cento.

Casi di esclusione
La disciplina delle società di comodo trova alcune cause di esclusione soggettiva automatica, a prescindere dall’interpello. Si tratta in particolare di: società con almeno 50 soci; società con almeno 10 dipendenti medi nei due esercizi precedenti; società in procedura concorsuale; società con ammontare complessivo del valore della produzione superiore all’attivo; società partecipate da ente pubblico per almeno il 20% e, infine, società che risultano congrue e coerenti agli studi di settore (adeguate al ricavo puntuale). Ai fini della coerenza è necessario il corretto posizionamento su tutti gli indicatori, diversi dagli indicatori di normalità economica. La condizione di esclusione deve essere verificata solo nell’esercizio di riferimento e non anche nel triennio utilizzato per il test di operatività. Infine la condizione opera solo per le società soggette a studi di settore e non anche per quelle sottoposte a parametri. In generale le cause di esclusione permettono di compilare la casella 1 del rigo RF74 omettendo il riquadro seguente. La compilazione richiede l’inserimento del numero relativo alla specifica situazione del contribuente (ad esempio 11 per società congrue e coerenti). Si segnala inoltre che il provvedimento 14 febbraio 2008 ha individuato ulteriori cause oggettive di disapplicazione della disciplina.
Le conseguenze
Per i soggetti non esclusi che in fase di compilazione rilevino la non operatività le conseguenze sono rilevanti, verificandosi:
– obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto ai fini Ires e il valore di produzione minimo ai fini Irap;
– impossibilità di rimborso o compensazione del credito Iva annuale. Inoltre in assenza di operazioni rilevanti ai fini Iva per tre periodi consecutivi l’eccedenza di credito Iva non è neppure utilizzabile a detrazione interna.
Va ricordato, infine, che le perdite pregresse possono essere scomputate solo dal reddito eccedente quello minimo.

Fonte: Odorizzi Cristina da il Sole 24 Ore di giovedì 6 maggio 2010, pagina 32

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