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L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti sullo spesometro

In caso di comunicazione di cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, oggetto di autofatturazione, nel campo codice fiscale della controparte va indicata la partita Iva del cedente. E’ solo una delle tante precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in risposta ai quesiti formulati dalle associazioni di categoria sulla disciplina dello “spesometro”. Vanno ad aggiungersi ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del 30 maggio.
Per semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione, l’Agenzia metterà a disposizione gratuitamente un software di compilazione.
 
Contribuenti minimi
Per i contribuenti minimi, l’esonero dalla comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva viene meno quando, in corso d’anno, si verifica fuoriuscita dal regime semplificato. L’obbligo di comunicare le operazioni effettuate a partire dalla data in cui vengono meno i requisiti scatta se si realizzano ricavi/compensi superiori a 45.000 euro; Continua a leggere

Disoccupato, ma con più macchine: l’accertamento sintetico funziona

Ancora una volta la Corte interviene in materia di redditometro e con riferimento alla disponibilità di auto
Ai fini dell’applicazione degli indici di capacità contributiva, rileva la disponibilità dei beni e il loro utilizzo a qualsiasi titolo, anche di fatto, da parte di terzi. Obiettivo della disciplina, infatti, è l’individuazione di fonti di reddito non dichiarate, anche se il contribuente è un disoccupato.

È quanto ribadito dalla Cassazione, con la sentenza 12448 dell’8 giugno.

La fattispecie
Il reddito di un contribuente disoccupato, che per l’anno di imposta Continua a leggere

L’uso dell’imbarcazione da parte di terzi legittima il redditometro

Nell’accertamento sintetico, le fonti da cui provengono le somme spese devono essere debitamente documentate. L’uso di un’imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomo di un’interposizione fittizia, ma non dimostra che queste siano i reali acquirenti del bene.

E’, in sintesi, quanto affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3096 dell’8 febbraio.
 
La vicenda
Un contribuente aveva impugnato alcuni avvisi di accertamento, notificatigli dall’ufficio di Bari e relativi agli anni 1998-2001, per aver acquistato un terreno e una motobarca: i beni, secondo l’Amministrazione finanziaria, evidenziavano una capacità contributiva superiore a quella risultante dalla dichiarazione. Continua a leggere