L’uso dell’imbarcazione da parte di terzi legittima il redditometro

Nell’accertamento sintetico, le fonti da cui provengono le somme spese devono essere debitamente documentate. L’uso di un’imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomo di un’interposizione fittizia, ma non dimostra che queste siano i reali acquirenti del bene.

E’, in sintesi, quanto affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3096 dell’8 febbraio.
 
La vicenda
Un contribuente aveva impugnato alcuni avvisi di accertamento, notificatigli dall’ufficio di Bari e relativi agli anni 1998-2001, per aver acquistato un terreno e una motobarca: i beni, secondo l’Amministrazione finanziaria, evidenziavano una capacità contributiva superiore a quella risultante dalla dichiarazione.
Secondo la tesi del contribuente, invece, la barca, utilizzata unicamente dai suoi parenti, era stata acquistata tramite un prestito concesso dagli stessi familiari.
 
La Commissione tributaria regionale, ribaltando la decisione di primo grado, accoglieva il ricorso del contribuente e annullava gli avvisi di accertamento: la circostanza che i parenti utilizzassero la barca, infatti, secondo la Ctr, costituiva elemento sufficiente a dimostrare che gli stessi avevano erogato il prestito.
 
L’Agenzia delle Entrate è ricorsa, quindi, in Cassazione, denunciando l’insufficiente motivazione della sentenza di secondo grado in relazione alla capacità contributiva manifestata dall’acquisto dell’imbarcazione.
Con l’ordinanza 3096/2011, la Cassazione ha annullato la pronuncia della Ctr, legittimando l’operato dell’ufficio di Bari.
 
L’ordinanza
Secondo la Corte, l’uso da parte dei familiari di un’imbarcazione acquistata da un’altra persona non prova la partecipazione di questi ultimi all’acquisto.
Tale circostanza, rileva la Suprema corte, “può essere sintomatica di un’interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente”.
 
Secondo l’ordinanza in esame, la Commissione regionale avrebbe emesso la sentenza senza il supporto di una documentazione idonea a sostegno della tesi del ricorrente. Il contribuente, infatti, (articolo 38, comma 6, Dpr 600/1973) ha la possibilità di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti, o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Ma l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, secondo la norma, devono essere documentati.
 

L’ordinanza 3096 della Cassazione, quindi, boccia la sentenza di secondo grado, nella parte in cui la Ctr ha ritenuto provata la tesi del prestito dei parenti, e rinvia la causa a un’altra sezione della Commissione tributaria della Puglia.

 
Fonte: Patrizia De Juliis da nuovofiscooggi.it
 
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *