Canone RAI in bolletta 2017: la dichiarazione di non detenzione

Anche per il 2017 il canone RAI sarà addebitato nella bolletta dell’energia elettrica ma l’importo è stato ridotto a 90 euro dalla Legge di stabilità.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema con la Circolare 45/e del 30 dicembre 2016. In particolare per determinare gli importi del canone da addebitare nelle fatture dell’energia elettrica rilevano le informazioni desumibili dai flussi informativi contenenti i dati relativi ai soggetti

  • che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi,
  • che hanno presentato, anche mediante il modello di rimborso la dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento.

Dichiarazione di non detenzione 

Per i soggetti titolari di utenze attive al 1° gennaio che hanno presentato, anche in qualità di erede, la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro A del modello:
a) dal 1° luglio dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno di riferimento, il canone non è dovuto per l’intero anno di riferimento (ad esempio, la dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dal pagamento del canone per l’intero 2017).
b) dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno di riferimento, il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto per il secondo semestre.
c) dal 1° luglio dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento (vedi tabella 3), e non è dovuto per l’intero anno successivo.

Per i soggetti titolari unicamente di utenze attivate dopo il 1° gennaio che hanno presentato, anche in qualità di erede, la dichiarazione compilando il quadro A del modello:
d) entro il primo mese successivo a quello di attivazione, il canone non è dovuto per l’intero anno di riferimento;
e) non rispettando i termini indicati alla lettera d) ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, il canone è dovuto per il primo semestre, in base al mese di attivazione e non è dovuto per il secondo semestre;
f) non rispettando i termini indicati alla lettera d) e a decorrere dal 1° luglio dell’anno di riferimento ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di riferimento, in base al mese di attivazione (vedi tabella 4), e non è dovuto per l’intero anno successivo.

La dichiarazione di variazione dei presupposti della dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (revoca) comporta l’addebito del canone a decorrere dal mese di presentazione.

Fonte: Fisco e Tasse

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