Call center: nuovi obblighi dal 2.3.2017

Il Ministero Dello Sviluppo Economico, con Nota 31 gennaio 2017, fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni normative sulle attività di call center, ossia sull’articolo 1, comma 243, della Legge n. 232 del 2016 (c.d. legge di bilancio) che sostituisce l’art. 24 -bis, D.L. 22/06/2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 134/2012. La norma   in ottica di prevede obblighi stringenti per arginare il fenomeno delle chiamate moleste da parte degli operatori ai fini di una maggiore rispetto della privacy dei consumatori. Altri obblighi saranno infatti chiariti da prossimi documenti del  Garante per la privacy.
In particolare si chiarisce che tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali saranno obbligati, entro il 2 marzo 2017, a iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale dovranno essere fornite tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizioni del pubblico ed utilizzate per i servizi di call center. Tale obbligo si applica a tutti gli operatori indipendentemente dal numero di operatori occupati e sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.

In caso di inosservanza di tale obbligo è prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro.

In allegato al documento viene fornita la scheda da utilizzare per la comunicazione che andra inviata tramite posta elettronica certificata  all’indirizzo: comunicazioni.callcenter@pec.mise.gov.it 

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