Calamità naturali e dichiarazione IVA 2017: ecco chi può non presentarla

La dichiarazione IVA 2017, relativa all’anno di imposta 2016, deve essere presentata entro il 28 febbraio 2017, tuttavia ci sono situazioni particolari in cui tale termine è sospeso o rimandato. E’ il caso ad esempio delle vittime di richieste estorsive che subiscono danni per il loro rifiuto, dei residenti nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto e di ottobre 2016, dei lampedusani che subiscono l’emergenza umanitaria dei migranti. Vediamo di seguito l’elenco completo e le sospensioni previste caso per caso:

  • Vittime di richieste estorsive e dell’usura: i soggetti che, esercitando una attività o una libera professione, hanno opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non vi hanno aderito e subiscono un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi è disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;
  • Soggetti con residenza o sede operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del giorno 24 agosto 2016: per tali soggetti sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 settembre 2017;
  • Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa: per tali soggetti è prevista la sospensione fino al 15 dicembre 2016;
  • Soggetti residenti o con sede legale/operativa nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici di ottobre 2016: per tali soggetti (indicati nell’allegato 2 del DL 17.10.2016) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017;
  • soggetti, che alla data del 13 e 14 settembre 2015, avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni in provincia di Parma e Piacenza colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici : per tali soggetti sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2016;

Attenzione: Nelle modalità di compilazione del quadro VH viene chiarito che i soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni (sospensione dei termini di adempimenti e versamenti d’imposta) per effetto del verificarsi di eventi eccezionali devono indicare nel quadro VH, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dell’acconto.
Inoltre, al fine della quadratura dei dati, nel rigo VL29, campo 3, deve essere indicato l’importo dei versamenti periodici e di acconto non ancora eseguiti alla data di presentazione della dichiarazione per effetto della sospensione. Tale importo deve confluire anche nel campo 1 del rigo VL29

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