Appalti: decreto correttivo in Gazzetta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio  è stato pubblicato  il decreto correttivo della riforma degli appalti, che prende il numero 56/2017. Le norme entrano in vigore il prossimo 20 maggio,  quindi si applicheranno ai bandi pubblicati successivamente a tale data, concedendo un po’ di tempo alle imprese di approfondire ed adeguarsi, nella redazione di nuovi contratti, tenendo conto delle modifiche intervenute .

Le principali novità sono le seguenti:

  •  l’introduzione dell’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi di progettazione a base di gara;
  • una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale;
  • l’integrazione della disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
  • la conferma, per l’affidamento in subappalto, della soglia limite del 30 % sul totale dell’importo contrattuale;
  • l’introduzione di semplificazioni procedurali in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni;
  • la definizione della manutenzione semplificata in un decreto del ministero delle dei Trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;
  • la previsione che introduce il dibattito pubblico sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;
  • la previsione secondo cui il costo della manodopera va specificamente individuato ai fini della determinazione della base d’asta;
  • l’introduzione dell’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo, appunto, dei collaudatori.

 Si stabilisce  comunque che  i progetti approvati prima del 19 aprile 2016 ma non entrati nella fase esecutiva potranno comunque  essere messi in gara  in gara  fino al 20 maggio 2018, con le vecchie regole.  Il decreto specifica  infatti  che il divieto di appalto integrato «non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice», 19 aprile 2016, «con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» .

Una curiosita: tra  le novità  del decreto correttivo , c’è anche la cancellazione del potere di «raccomandazione vincolante» dell’Anac nei confronti delle amministrazioni  segnalate per irregolarità nella gestione di una gara d’appalto. Un errore che ha innescato molte polemiche e  che  dovrebbe essere corretto con un emendamento in sede di conversione in legge. Come preannunciato dai relatori che hanno seguito tutta la  riforma appalti in Parlamento, infatti,  la norma  sarà ripristinata senza modifiche.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *