Comunicazione liquidazioni Iva periodiche: la bozza del modello e istruzioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del modello e delle istruzioni per la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva, il cui primo invio è previsto entro il 31 maggio 2017, nonchè le specifiche tecniche per la compilazione.

Ricordiamo che le liquidazioni Iva dovranno essere trasmesse trimestralmente in via telematica, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (decreto legge 193/2016 articolo 4, comma 2, collegato alla Legge di Bilancio 2017).
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Il modello è costituito dal:

• frontespizio, composto di due facciate;
• modulo, composto dal quadro VP.

e dovrà essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Qualora il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Riepiloghiamo quindi le scadenze da ricordare per l’invio telematico:

Liquidazione Gennaio – Febbraio – Marzo / Primo trimestre 31 maggio 2017
Liquidazione Aprile – Maggio – Giugno / Secondo trimestre 18 settembre 2017
(il 16 cade di sabato)
Liquidazione Luglio – Agosto – Settembre / Terzo trimestre 30 novembre 2017
Liquidazione Ottobre – Novembre – Dicembre / Quarto trimestre 28 febbraio 2017

In caso di omessa/incompleta/infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, va applicata una sanzione da 500,00 euro a 2.000,00 euro, la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

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