La terminologia utilizzata nelle norme, in alcune ipotesi, non va interpretata come tassativa. È proprio il caso della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47/E del 18 aprile alla presidente del consiglio di un Ordine forense, in materia di esenzione Iva. In particolare, quella stabilita, per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus (…)”, all’articolo 10, primo comma, n. 20), del Dpr 633/1972.
La questione ruota, appunto, sulle parole “istituti o scuole” che inducono la presidente a ritenere erroneamente fuori dal beneficio dell’esenzione le quote versate per l’iscrizione ai corsi di formazione per “mediatori professionisti” tenuti dalla Camera arbitrale e di conciliazione dell’Ordine. Un “organismo” abilitato a svolgere tale attività dal ministero della Giustizia. Continua a leggere