Guarda al futuro la confisca per equivalente

La confisca va qualificata in rapporto alla funzione concretamente svolta, potendo, di volta in volta, assumere il carattere di pena, di misura di sicurezza, di misura civile o amministrativa. Considerato ciò e riconosciuta la sua natura giuridica di “pena”, la confisca per equivalente, estesa dalla Finanziaria 2008 anche ad alcuni reati tributari specifici, non può trovare applicazione al di fuori dei casi tassativamente contemplati e, al contempo, non può estendersi a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
E’ questo il principio espresso nella sentenza n. 39172 del 20 ottobre 2008, con cui la terza sezione della Suprema corte ha proceduto a un inquadramento interpretativo della “confisca per equivalente”, escludendone l’applicabilità in via retroattiva.

L’intervento dei giudici di legittimità si è reso necessario, atteso che l’estensione dell’istituto in questione ai reati tributari è avvenuta in assenza di disposizioni transitorie.

La controversia
Il tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, confermava, con ordinanza, il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip nei confronti di un soggetto indagato del reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, relativamente ai periodi d’imposta 2004-2005.

Il medesimo tribunale stabiliva, inoltre, che la somma oggetto di sequestro, rinvenuta nella cassaforte dell’indagato, fosse suscettibile di confisca per equivalente, applicabile al reato contestato per effetto dell’articolo 1, comma 143, della legge 244/2007.

Avverso tale ordinanza veniva proposto dal difensore dell’indagato ricorso per cassazione, eccependo l’illegittima applicazione della misura al caso di specie, posto che il reato tributario per cui si procedeva era relativo ai periodi di imposta 2004-2005, quindi, anteriori alla data di entrata in vigore (1° gennaio 2008) della legge che aveva esteso l’applicabilità della confisca per equivalente ai reati tributari.

La decisione della Cassazione
La Corte suprema, con la sentenza n. 39172/2008, ha accolto il ricorso proposto, evidenziando, in prima battuta, come la Corte costituzionale abbia più volte chiarito che la confisca si presenti come un istituto avente una fisionomia polivalente.
In particolare, con le sentenze 29/1961 e 46/1964, la Consulta ha asserito che “…la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto, infatti, è sempre la stessa privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa. Ciò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge”.

Fatta tale premessa, i giudici di legittimità hanno rilevato che la confisca per equivalente (articolo 322-ter del Codice penale) assolve la specifica funzione di ripristinare la situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile.

Il carattere afflittivo della confisca per equivalente consente, quindi, ad avviso della Cassazione, di attribuire alla stessa natura giuridica di “pena”. Per converso, la sua inidoneità a svolgere una funzione di prevenzione ne impedisce la qualificazione come “misura di sicurezza”; qualificazione che può, invece, essere riconosciuta alla diversa confisca di cui all’articolo 240 del Codice penale.

Il carattere di “pena” della confisca per equivalente è, ad avviso dei giudici, una delle ragioni che ne determinano l’inapplicabilità in via retroattiva. Diversamente, la norma che la disciplina violerebbe sia il principio di legalità (articolo 25 della Costituzione), sia l’articolo 7, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, secondo cui “non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è consumato”.

La Cassazione ha, inoltre, osservato come il carattere irretroattivo della confisca per equivalente sia stato espressamente affermato dal legislatore, con riferimento ai reati non tributari, dall’articolo 15 della legge 300/2000, secondo cui “le disposizioni di cui all’articolo 322-ter, introdotto dal comma 1 dell’articolo 3 della presente legge non si applicano ai reati ivi previsti…commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

La mancanza di un’analoga disposizione transitoria in seno alla legge 244/2007 non può considerarsi rilevante per una diversa interpretazione dell’istituto in esame nell’ambito dei reati tributari, atteso che la funzione sanzionatoria della confisca per equivalente “…appare ancora più evidente con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000, assolvendo la confisca per equivalente direttamente ed in modo evidente la funzione di ripristino dell’ordine finanziario dello Stato leso dall’illecito tributario”.

L’intervento della Cassazione potrebbe non essere risolutivo della questione inerente la natura giuridica della confisca per equivalente, nonchè della sua applicabilità in via retroattiva.
Si segnala, infatti, un’altra pronuncia della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la logica sanzionatoria della confisca, intesa come strumento di prevenzione e di politica criminale, non consente di trasferire la misura patrimoniale della confisca per equivalente nel panorama delle pene propriamente intese. Al contrario, “operando la confisca – ed il sequestro per equivalente – soltanto nella ipotesi di impossibilità di applicare la ordinaria misura della confisca del profitto o del prezzo del reato, quale istituto sostanzialmente surrogatorio di quest’ultimo, non può certo presupporsi una sorta di novatio della misura, tale da trasformare il provvedimento ablatorio in una vera e propria pena patrimoniale” (cfr Cassazione, sentenza 30729/2006).

Consuelo Calcagno – Fisco Oggi 

 

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