Banche, scritture contabili ausiliarie libere dal bollo

Niente bollo per le scritture contabili ausiliarie su carta o su supporto informatico. Tutte le scritture sistematiche tenute dalle banche con modalità e per fini diversi da quelli del libro giornale non sono soggette all’imposta di bollo, anche quando vengono definite in senso atecnico "sezionali del libro giornale".
Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 371/E del 6 ottobre, che precisa come siano invece rilevanti, ai fini dell’imposta in questione, non solo le registrazioni nel libro giornale, ma anche quelle effettuate nei libri giornali sezionali, che facciano parte a pieno titolo del libro giornale.

A sollevare il problema è l’Abi, l’associazione bancaria italiana, che ha chiesto all’amministrazione finanziaria una consulenza giuridica sull’applicabilità dell’imposta di bollo alle scritture contabili ausiliarie.
Presupposto di partenza dell’associazione, che rappresenta le imprese del sistema bancario e finanziario del nostro paese, è la convinzione che le scritture sistematiche non richiedano il pagamento del bollo. Queste infatti, stando alle considerazioni dell’Abi, si limitano a illustrare, sia in termini quantitativi che monetari, i singoli atti dell’impresa regolarmente confluiti nel libro giornale. Inoltre, il fatto che il libro giornale sia tenuto in forma sintetica, riproducendo per totali riepilogativi le operazioni aziendali registrate analiticamente nelle altre scritture contabili tenute in base alle regole civilistiche, sarebbe riconducibile a una libera scelta dell’imprenditore e non costituirebbe una violazione delle norme fiscali. Un principio riconosciuto anche dalla Banca d’Italia che, secondo l’associazione bancaria, considererebbe legittime le scritture contabili in forma sintetica a due condizioni: da un lato dovrebbero essere evitate sintesi "eccessive ed equivoche", dall’altro il collegamento con altre scritture, anche se non bollate e vidimate, dovrebbe sempre consentire l’accertamento dello stato patrimoniale dell’azienda e della gestione.

Nella sua risposta l’Agenzia, richiamando i principi cardine e le modalità di applicazione dell’imposta di bollo, ricorda che il pagamento del tributo è previsto per i repertori e i libri indicati nel Codice civile, oltre che per ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di legge. In tutti questi casi, l’imposta è dovuta nella misura di 14,62 euro per ogni cento pagine o frazione. Se i registri sono tenuti in formato digitale, il bollo va apposto ogni 2.500 registrazioni o frazioni, come stabilito dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004. La norma, stando alle conclusioni riportate nel documento di prassi, non ha introdotto novità significative in materia di imposta di bollo, ma si è semplicemente limitata a definire le modalità di assolvimento dell’imposta dovuta sui libri e sui registri quando questi siano memorizzati su supporto informatico. Un’interpretazione che ha trovato spazio nella circolare 36/2006 ed è stata poi ripresa nella risoluzione 161/E dell’anno scorso. Qui, per quanto riguarda in particolare il libro giornale, il concetto di registrazione viene fatto coincidere con le singole operazioni rilevate in partita doppia, indipendentemente dalle righe di dettaglio interessate. Sul piano fiscale resta poi assolutamente pacifica la possibilità di tenere un libro giornale riepilogativo, a patto che il libro giornale generale e i giornali sezionali siano preventivamente vidimati.

È partendo da queste premesse che l’Agenzia concorda con l’Abi nel ritenere che il presupposto per applicare il bollo risieda nelle registrazioni presenti nel libro giornale. Un principio che rimane valido anche quando le stesse registrazioni, per esigenze di sistematicità, vengono riportate nelle scritture ausiliarie, le quali di per sé risultano irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta. Dalla risoluzione si evince, inoltre, che la scelta di tenere il libro giornale in forma sintetica, indicando giorno per giorno le operazioni riconducibili all’esercizio dell’impresa, non contrasta con la normativa in materia di bollo. Se invece l’obbligo di tenuta del libro giornale viene soddisfatto ricorrendo contemporaneamente a un libro giornale sintetico e a libri giornali sezionali, l’imposta di bollo viene determinata considerando non solo le registrazioni effettuate nel libro giornale, ma anche quelle dei libri giornali sezionali che siano parte integrante del libro giornale.

Laura Mingioni – Fisco Oggi

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