La gestione patrimoniale attraverso gli istituti del trust continua a presentare sfide interpretative significative dal punto di vista fiscale. Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella risposta n. 170/E del 24 giugno 2025, affronta una questione particolarmente complessa: cosa accade quando i beneficiari di un trust sono a loro volta altri trust con finalità autonome?
Il Caso: Un Trust che Genera Altri Trust
La vicenda analizzata dall’Agenzia delle Entrate riguarda una famiglia di tre fratelli che aveva costituito un trust con l’obiettivo di mantenere unita la proprietà di un gruppo aziendale e della relativa compagine sociale. Il meccanismo previsto dal regolamento era particolarmente sofisticato: quando i beneficiari (i discendenti dei tre disponenti) non avessero ancora compiuto i 30 anni, il trustee doveva istituire trust distinti per ciascuna famiglia, con finalità specifiche e autonome.
Nel novembre 2014, il trustee ha dato seguito a questa previsione, costituendo tre trust separati, ciascuno dedicato a una delle famiglie dei fratelli disponenti. Successivamente, per incrementare le risorse di questi nuovi organismi, si è resa necessaria l’attribuzione a ciascuno di essi di una quota pari a un terzo delle azioni e degli immobili del trust originario.
La Questione Fiscale: Donazione o Semplice Trasferimento?
Il nodo centrale della controversia riguardava la natura fiscale di questi trasferimenti. Il contribuente sosteneva che si trattasse di semplici atti di apporto, soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, richiamando i principi stabiliti dalla circolare n. 34/E del 2022. Secondo questa interpretazione, i trasferimenti interni al sistema trust non dovrebbero scontare l’imposta sulle donazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha invece adottato una prospettiva differente, applicando un principio di sostanza economica piuttosto che di forma giuridica.
L’Autonomia dei Trust Come Criterio Determinante
La chiave di lettura fornita dall’Amministrazione finanziaria si basa su un elemento fondamentale: l’autonomia dei trust beneficiari rispetto a quello originario. Secondo l’Agenzia, ciascuno dei tre trust costituiti nel 2014 presenta caratteristiche che lo rendono un soggetto giuridicamente ed economicamente distinto:
Finalità specifiche: ogni trust è stato istituito per soddisfare le esigenze particolari di una delle tre famiglie, con obiettivi diversi da quelli del trust originario.
Vita propria: nonostante nascano dall’esecuzione del regolamento del primo trust, i nuovi organismi operano autonomamente per perseguire scopi familiari specifici.
Completamento della missione: con l’attribuzione dei beni ai trust “figli”, il trust originario ha sostanzialmente completato la sua funzione di gestione patrimoniale.
Le Implicazioni Fiscali della Decisione
La pronuncia dell’Agenzia stabilisce un principio importante: quando un trust trasferisce beni a favore di altri trust che hanno vita propria e finalità autonome, si realizza una vera e propria attribuzione ai beneficiari, con le relative conseguenze fiscali.
Questo significa che all’operazione si applicano:
- L’imposta sulle donazioni secondo le aliquote e le franchigie previste per i rapporti di parentela tra disponenti e beneficiari finali
- Le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale per i trasferimenti immobiliari
Riflessi sulla Pianificazione Patrimoniale
Questa interpretazione ha implicazioni significative per la pianificazione patrimoniale attraverso trust. Non è sufficiente che i trust beneficiari nascano formalmente dall’esecuzione del regolamento del trust originario: se acquisiscono autonomia funzionale e perseguono finalità specifiche, il Fisco li considera soggetti distinti ai fini dell’imposizione sulle donazioni.
La decisione evidenzia come l’Amministrazione finanziaria stia adottando un approccio sempre più sostanzialista nell’analisi delle operazioni che coinvolgono trust, guardando oltre la forma giuridica per valutare la reale portata economica delle operazioni.
Le Novità Normative del 2025
Va ricordato che dal 1° gennaio 2025 sono in vigore le modifiche al decreto legislativo n. 346/1990, che hanno precisato che per i trust “l’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari”. Questa modifica normativa rafforza l’orientamento dell’Agenzia, fornendo una base legislativa più chiara per l’imposizione sui trasferimenti che concludono l’attività gestionale del trustee.
Considerazioni Operative
Per i professionisti che operano nel settore della pianificazione patrimoniale, questa pronuncia rappresenta un importante precedente da tenere in considerazione. La strutturazione di operazioni che prevedano la creazione di trust “satellite” richiede un’attenta valutazione delle implicazioni fiscali, considerando che l’autonomia funzionale dei nuovi organismi può comportare l’applicazione dell’imposta sulle donazioni.
In definitiva, la risposta dell’Agenzia delle Entrate conferma che nel mondo dei trust, più che mai, la sostanza prevale sulla forma, e ogni operazione deve essere valutata nel suo complesso economico piuttosto che limitandosi agli aspetti formali della struttura giuridica.